Lessico

sf. [sec. XIV; dal latino legatío-ōnis].

1) In passato, ufficio del legato; missione politica, ambasceria in genere. Oggi, missione diplomatica presso uno Stato estero di rango e importanza inferiori rispetto all'ambasciata; anche la sede dell'ufficio.

2) In diritto canonico, al pl., le province nelle quali era diviso l'antico Stato Pontificio. Sotto il papa Clemente XI (1700-21) le legazioni erano dodici e i loro governatori erano prelati o giuristi laici. Tale ordinamento territoriale subì varie modifiche: dapprima sotto Pio VII (1800), per la riduzione dello Stato avvenuta a opera di Napoleone col Trattato di Tolentino; poi, caduto Napoleone e restaurato lo Stato Pontificio, si ebbe una nuova suddivisione in 4 legazioni e 14 delegazioni. Successive modifiche furono apportate da Leone XII (1827) e da Gregorio XVI.

Diritto internazionale

La legazione è generalmente retta da un ministro residente anziché da un ambasciatore e viene instaurata fra due Stati quando i loro rapporti non siano di tale ampiezza da rendere necessario lo scambio di ambasciatori. Tuttavia il titolare della legazione, al pari dell'ambasciatore, ha il rango di agente diplomatico e le medesime prerogative, salvo alcune differenze di trattamento nel cerimoniale.

Diritto di legazione

È la capacità giuridica di uno Stato d'istituire rappresentanze diplomatiche all'estero. Tale capacità spetta eccezionalmente anche a soggetti internazionali non aventi la natura di Stato come, per esempio, al Sovrano Ordine di Malta. In senso ecclesiastico tale diritto, oltre al ricevimento e all'invio di diplomatici propri o di altri Stati, si estende anche all'invio e al ricevimento di legati alle varie autorità religiose e viceversa, direttamente e senza interferenze da parte dell'autorità civile.

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