mèdico

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agg. e sm. (pl. m. -ci) [sec. XIII; dal latino medícus, da medēri, curare].

1) Agg., relativo alla medicina: arte medica; cure mediche; del medico, di medici: visita medica; consulto medico; certificato medico, rilasciato da un medico. Non comune, che ha proprietà curative, medicinale.

2) Sm., chi professa, chi esercita la medicina (raro è il f. medica; per lo più scherzoso o spregiativo medichéssa): fare il medico; studiare da medico, studiare medicina; medico curante, quello che ha in cura una data persona; medico chirurgo, che ha conseguito la laurea unificata in medicina e chirurgia e successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione; medico condotto, medico stipendiato dal comune con l'incarico di assistere gli ammalati nei limiti della propria condotta; medico legale, che è specializzato in medicina legale; medico fiscale, che è incaricato da una società di accertare gli eventuali stati di malattia dei dipendenti; medico scolastico, che ha l'incarico di vigilare sull'osservanza delle norme sanitarie nelle scuole, sulle condizioni di salute degli scolari e praticare la profilassi delle malattie. Fig., persona o cosa che riesce ad alleviare i mali fisici o morali: il tempo è un gran medico; il sacerdote è il medico delle anime. § Il principio contenuto nell'art. 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti” ha comportato riforme e trasformazioni che hanno inciso anche nella professione medica. Così, accanto ai doveri che contrattualmente assumono nei confronti dei pazienti, si sono venuti a creare, a carico dei medici, anche obblighi di carattere pubblicistico nell'interesse superiore della collettività. Per l'esercizio della professione medica è necessaria l'iscrizione nell'apposito albo professionale, al quale si accede con il conseguimento della maggiore età e della laurea in medicina. Altri requisiti essenziali sono: la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione in Italia o in uno degli Stati membri della UE. Il medico “comunitario” è dispensato dall'iscrizione all'ordine professionale nello Stato d'accoglienza ma questi può imporgli di comunicare le sue credenziali professionali. Un medico italiano (o comunitario) può esercitare la professione su tutto il territorio UE. I principali obblighi legali del medico si riferiscono al referto nel caso di assistenza prestata in ipotesi in cui si possono presentare estremi di reato, e alla denuncia sanitaria (gravi infermità psichiche, intossicazione da sostanze stupefacenti, morte, malattie infettive, aborti). I più rilevanti divieti riguardano: la non divulgazione di notizie acquisite per ragioni professionali; il divieto di uso illegittimo di cadavere; di compiere trattamenti idonei a sopprimere l'altrui volontà e coscienza; di commercio di medicinali; di aprire e mantenere senza autorizzazione locali di cura; di vivisezione; di rilasciare prescrizioni di sostanze stupefacenti senza necessità curativa. La vigilanza sull'esercizio della professione sanitaria è svolta dai Consigli direttivi degli ordini dei medici.