mòbile (aggettivo)

Indice

Lessico

agg. [sec. XIV; dal latino mobílis, da movēre, muovere].

1) Che può essere mosso, trasportato; che non è stabile o fisso: apparecchiature mobili. In particolare: stampa a caratteri mobili, che sipossono comporre e scomporre; feste mobili, che nel calendario non hanno data fissa; beni mobili, quelli non legati a un immobile, come danaro, titoli, preziosi e simili; ricchezza mobile, quella che deriva dal lavoro o da altre fonti, ma non da beni immobili; Squadra Mobile (o la Mobile, sf.), speciale reparto di agenti a disposizione della polizia giudiziaria; guardia mobile, un tempo, milizia cittadina impiegata a difesa della città; difesa mobile, organizzata con reparti che possono essere facilmente spostati da un punto all'altro.

2) In linguistica, dittonghi mobili, quelli che appaiono solo in determinate condizioni (per esempio in italiano ie, uo in sillaba tonica che alternano con e, o in sillaba atona: siede, sediamo; muore, moriamo); nomi mobili, quelli che assumono una diversa terminazione al maschile e al femminile: amico, amica; scrittore, scrittrice.

3) In geologia, con il termine di crosta o litosfera mobile si intende un settore del pianeta geodinamicamente attivo, nel quale avvengono spostamenti verticali e orizzontali (per esempio aree convergenti orogeniche, aree divergenti di dorsale).

4) Che è dotato di movimento, che si muove con facilità: le acque mobili del mare; sabbie mobili. Fig., mutevole, facile a cambiare: fisionomia, volontà mobile; la donna è mobile, incostante, volubile. Pronto, vivace, scattante: ingegno, fantasia mobile.

Liturgia

Sono feste mobili: A) Quelle che variano secondo la data della Pasqua come la quaresima che inizia quaranta giorni prima di Pasqua; l'Ascensione che cade quaranta giorni dopo la Pasqua, le cui solennità si concludono al cinquantesimo giorno, con la Pentecoste. La domenica seguente la Pentecoste è la festa della SS. Trinità e, il giovedì dopo, il Corpus Domini; il venerdì che segue la seconda domenica dopo Pentecoste è dedicato al Cuore di Gesù. B) Quelle che, pur non dipendendo dalla Pasqua, vengono celebrate in una determinata domenica come il battesimo di Gesù nella domenica dopo l'Epifania, la Sacra Famiglia nella domenica tra il Natale e il 1º gennaio, Cristo Re dell'universo nella domenica che precede l'Avvento, il quale inizia quattro domeniche prima del Natale. Le feste mobili sono solennemente annunciate nel giorno dell'Epifania.

Diritto

Il Codice Penale configura come reato la sottrazione di bene mobile altrui a scopo di lucro per sé o per altri e commina la pena della reclusione fino a tre anni, aggravata da multa. La legge 8 agosto 1977, n. 533, prevede una pena fino a 10 anni per furto d'armi. La pena detentiva può arrivare fino a sei anni se il furto è avvenuto nella casa del derubato; se eseguito con violenza o mezzo fraudolento; se il reo era armato; se il fatto è stato compiuto da tre o più persone; se la refurtiva consiste in cose appartenenti a uffici o stabilimenti pubblici. Se nel furto interviene minaccia o violenza sulle persone, si configura come reato di rapina e comporta una pena detentiva da tre a dieci anni, aumentabile da un terzo alla metà se la violenza è stata eseguita con armi o se il derubato è stato reso incapace di volere e di agire. A uguale pena soggiace il furto con estorsione.

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