mos

sm. latino (propr. costume, usanza; pl. mores). Denominazione data dai giuristi romani alle più antiche consuetudini costituenti fonte di ius civile: Gaio (sec. II d. C.) parla di mores o consuetudo come del comportamento costante e continuo dei componenti una comunità organizzata, che lo considerano necessario e obbligatorio come norma giuridica non scritta. Questa tesi fu sostenuta anche dal giurista Salvio Giuliano (sec. II d. C.), ma fu inficiata da Costantino con la disposizione che una fonte autoritativa non potesse essere abrogata da un mos, per tacito consenso. Entrambe le norme, accolte nella compilazione giustinianea, diedero luogo, nel Medioevo, ad accese dispute.

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