negòzio

Indice

Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino negotium, da nec, non+otium, tempo libero].

1) Affare, accordo intervenuto fra due o più persone: fare, concludere un buon negozio; negozio giuridico.

2) Ambiente, generalmente a piano terra e aperto su una via pubblica, destinato all'esposizione e alla vendita di merci; bottega: aprire un negozio di stoffe. In particolare, nel linguaggio commerciale, punto di vendita e di esposizione di merci facente parte del settore della distribuzione di beni al consumo; negozio a catena, insieme di punti di vendita localizzati di solito in vari centri collegati tra loro da vari tipi di rapporti. Possono essere del tipo imprese commerciali, con varie filiali che fanno capo a un'unica direzione; catene di tipo volontario, attuate dai dettaglianti per difendersi dall'azione delle grandi società che vendono al minuto a prezzi concorrenziali; gruppi di acquisto, mediante i quali i dettaglianti cercano di ottenere alcuni dei vantaggi propri delle grandi imprese, acquistando ingenti quantitativi e avvalendosi in minima parte d'intermediari.

3) Lett., lavoro, occupazione.

Diritto

Atto mediante il quale uno o più soggetti manifestano la volontà di costituire, modificare o estinguere una determinata situazione che abbia giuridica rilevanza. Esso è quindi il mezzo per attuare nel diritto privato l'autonomia dei soggetti. Tale autonomia presuppone la capacità giuridica e d'agire delle parti e trova il suo limite nella funzione economica e sociale del negozio che si vuole attuare. La legge cioè consente al privato di porre in essere gli atti e gli accordi più vari purché meritevoli di tutela secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico. La categoria del negozio giuridico è sorta dalla dottrina e di esso non si trova traccia nei codici data la sua natura essenzialmente pratica. Tuttavia la materia per la sua rilevanza, vastità e complessità è stata ed è oggetto di studi. I negozi giuridici si distinguono in negozi tra i vivi e “mortis causa”; questi ultimi sono, per esempio, il testamento e l'assicurazione sulla vita e cioè quegli atti in cui la morte sia considerata elemento necessario per l'efficacia dell'atto. Tutti gli altri sono negozi fra vivi; unilaterali e plurilaterali, secondo il numero dei soggetti che intervengono nell'atto (per esempio: è un negozio unilaterale la rinuncia o la procura; è bilaterale o plurilaterale il contratto); gratuiti, se un soggetto concede ad altri un vantaggio senza ricevere alcun corrispettivo; onerosi, se contemplano un corrispettivo. Elementi essenziali del negozio sono: i soggetti, la volontà, la forma (quando è richiesta) e la causa.

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