Lessico

agg. e sm. (pl. m. -ci) [sec. XIV; dal latino publícus, variante di poplícus, da popŭlus, popolo, per influsso di pubes, la popolazione maschile adulta].

1) Agg., che riguarda tutti i componenti di una comunità civile: il bene pubblico, quello dell'intera collettività; la cosa pubblica (calco del latino res publica), lo Stato e la sua amministrazione; la vita pubblica, le varie forme con cui i cittadini partecipano al reggimento dello Stato; quindi, riferito alle varie funzioni dello Stato:amministrazione pubblica; sicurezza pubblica; tesoro pubblico, l'erario; pubblico ufficiale, funzionario dello Stato; Pubblico Ministero, il magistrato che esercita la pubblica accusa nel processo penale; Pubblico Registro Automobilistico, l'anagrafe degli autoveicoli; servizi pubblici, gestiti dallo Stato o dagli enti locali; anche relativo a tali funzioni: diritto pubblico; atto pubblico. § Peccatore pubblico, colui che offende gravemente e pubblicamente l'ordine morale: ovvero viola gravemente una norma di condotta con un atto noto alla comunità, senza emendarsi o pentirsi pubblicamente. Il peccatore pubblico è escluso dall'Eucarestia, fino alla manifesta emendazione, e privato della sepoltura ecclesiastica, salvo il pentimento manifesto prima della morte.

2) Che appartiene a una totalità (o maggioranza) di persone; che da esse proviene; condiviso da tutti, comune: voci pubbliche; meritare la pubblica riconoscenza; attirarsi la pubblica condanna; opinione pubblica, il modo di pensare dei più; rendere di pubblica ragione (o di pubblico dominio), rendere noto a tutti, divulgare; pubbliche relazioni.

3) Alla portata di tutti, tale che chiunque possa frequentarlo (nei limiti di determinate condizioni): le pubbliche strade; giardini pubblici; locali pubblici, caffè, ristoranti, sale da spettacolo, ecc.; asta, assemblea pubblica, a cui chiunque può partecipare; esame pubblico, a cui si può liberamente assistere; tale che tutti possano constatare, fatto di fronte a tutti, aperto: dichiarazione pubblica; cerimonia pubblica; dare pubblico scandalo.; un pubblico delinquente, noto a tutti.

4) Sm., le persone di un certo ambiente considerate nella loro totalità, la gente: parlare al pubblico; luogo aperto al pubblico; in particolare, la categoria di persone cui è destinata una certa iniziativa o manifestazione politica, culturale, artistica e simile: la mostra ha registrato grande affluenza di pubblico; gli applausi, i fischi del pubblico; il pubblico dei lettori, degli spettatori televisivi.

Diritto: pubblico ufficiale

Denominazione data in ragione del loro servizio destinato al pubblico agli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico, che esercitano (temporaneamente o permanentemente) una funzione pubblica legislativa, amministrativa o giudiziaria e a ogni altra persona incaricata (temporaneamente o permanentemente) di esercitare una pubblica funzione in campo legislativo, amministrativo o giudiziario con o senza retribuzione, di propria volontà o per obbligo. La qualifica di pubblico ufficiale è condizione necessaria all'avverarsi di particolari reati quali la malversazione, il peculato, la concussione; lo stesso pubblico ufficiale diventa soggetto passivo nei reati di resistenza a pubblico ufficiale; è invece soggetto attivo nei reati di abuso di potere, violazione dei doveri inerenti a pubblica funzione o pubblico servizio. Questi reati contemplano sempre una maggiorazione di pena.

Diritto: pubblico impiego

L'attività svolta in modo professionale e con retribuzione al servizio dello Stato o di altro ente pubblico. L'accesso al pubblico impiego avviene per concorso, dopo che gli aspiranti hanno dimostrato di possedere i requisiti generici richiesti per l'ammissione. Il pubblico concorso è regolato da norme di legge e avviene con un esame comparativo sulla preparazione culturale dei candidati e sulle loro attitudini professionali al fine di scegliere i più idonei all'impiego in cui dovranno svolgere la loro attività. L'assunzione per concorso pubblico è la regola normale seguita dall'amministrazione dello Stato e in genere anche da tutti gli altri enti pubblici e riceve convalida anche dalla Costituzione (art. 106). Sono però previste, in via del tutto eccezionale, alcune deroghe: le qualifiche più elevate sono nominate dal Consiglio dei Ministri, che può scegliere anche fra persone non addette all'amministrazione pubblica; non sono sottoposti a concorso pubblico i mutilati o invalidi di guerra o per servizio, introdotti nella pubblica amministrazione nei gradi più bassi della carriera esecutiva o come ausiliari; i sottufficiali o i graduati delle Forze Armate o della Polizia che fanno domanda di passare nell'amministrazione civile; i candidati alle carriere ausiliarie fanno il concorso per titoli e non per esami. Per gli impieghi militari è richiesta la frequenza di corsi in accademie militari: chi è promosso ha la nomina in servizio. Il concorso può essere: interno, se limitato a chi è già in servizio in un'amministrazione pubblica; esterno, se allargato ai cittadini aventi i requisiti richiesti; riservato, se richiede requisiti specifici. Il concorso pubblico è deciso, per l'amministrazione statale, da un decreto del ministro competente ed è portato a conoscenza dei cittadini con bando di concorso. Le norme del concorso sono contenute nel Testo Unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Chiude il concorso pubblico la formazione della graduatoria e dei punteggi conseguiti dai candidati da parte della commissione esaminatrice. In base alla graduatoria sono dichiarati vincitori quelli che possono entrare a occupare i posti che la commissione ha messo a disposizione; una seconda graduatoria si costituisce fra quanti sono stati giudicati idonei, ma che non possono entrare nell'amministrazione per mancanza di posti: questi però hanno diritto a subentrare nei posti lasciati liberi dai vincitori del concorso per rinuncia o decadenza.

Diritto pubblico

Complesso di norme giuridiche relative all'organizzazione e alle funzioni dello Stato, i cui principi fondamentali sono stabiliti nella Costituzione. Anticamente lo Stato era denominato res publica, e quindi oggi rientrano nella nozione di diritto pubblico tutte le norme giuridiche che disciplinano i rapporti dello Stato (che è l'ente pubblico principale) con gli altri enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) e non territoriali (per esempio enti ospedalieri); oltre a ciò tutti i rapporti che intercorrono tra i singoli cittadini e lo Stato sono dei rapporti in cui lo Stato o gli altri enti pubblici esprimono una supremazia da parte di questi ultimi, e sono quindi norme di diritto pubblico, dove non vi è una posizione di equiordinazione, ma di supremazia. La costruzione teorica del diritto pubblico ha un'origine che è collegata con il sorgere dello Stato moderno, e più precisamente con lo Stato di diritto, in cui cioè lo Stato è vincolato da regole giuridiche dette, appunto, di diritto pubblico. Particolarmente significativi sono stati i contributi della dottrina tedesca (per esempio Paul Laband) ed è su questa base che si sono sviluppati i contributi della dottrina italiana (per esempio Saredo, V. E. Orlando, Santi Romano) con innegabili spunti di originalità. Il diritto pubblico abbraccia una vastissima serie di rapporti e di norme e viene suddiviso in numerosi settori: il diritto costituzionale, che studia gli organi dello Stato, la sua struttura costituzionale e i rapporti civili, politici ed economici con i cittadini; il diritto amministrativo, che ha per oggetto l'organizzazione, i mezzi e le forme di attività della pubblica amministrazione e i conseguenti rapporti giuridici fra la medesima e gli altri soggetti; il diritto penale, il diritto processuale (civile e penale), il diritto tributario, la scienza dell'amministrazione pubblica, ecc. Tutte queste norme di diritto pubblico, che sono in numero molto ampio, sono riassunte in principi stabiliti dalle norme della vigente Costituzione. La loro interpretazione avviene sempre sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 12 delle preleggi al Codice Civile, che si applicano a tutte le norme vigenti. Il termine diritto pubblico esprime anche un altro concetto più ridotto, nel senso di diritto soggettivo pubblico, cioè di un diritto che spetta a un soggetto e che il soggetto può far valere nei confronti dello Stato o di un altro ente pubblico: è il caso di tutti i diritti collocati nel significativo titolo della I Parte della Costituzione “Diritti e doveri dei cittadini”. Questi diritti, tra i quali si possono ricordare l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, della corrispondenza, sono diritti soggettivi pubblici e l'art. 113 della Costituzione stabilisce che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi a organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi d'impugnazione o per determinate categorie di atti. Egualmente, l'art. 2 della Costituzione stabilisce che la Repubblica “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

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