par condicio

par condicio, loc. latina usata in italiano come sf. (propr. pari condizione). Nel linguaggio giuridico, parità di condizione, di trattamento e opportunità; si usa in particolare nella loc. par condicio creditorum, uguale atteggiamento nei confronti di tutti i creditori, ognuno dei quali gode del medesimo diritto di riscossione del pagamento, fatti salvi i privilegi e le distinzioni previsti dalla legge. Nel linguaggio politico, situazione che consente a tutte le formazioni impegnate in un confronto elettorale una pari opportunità nell'accesso al rilevante veicolo propagandistico costituito dai mezzi di comunicazione di massa, in particolare dalle emittenti televisive pubbliche: nel suo ultimo discorso pubblico il capo dello Stato ha fatto un nuovo appello perché venga rispettata la par condicio. § La par condicio in politica è stata regolamentata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 allo scopo di promuovere e disciplinare l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici e l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento Europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per i referendum. L'attuazione delle norme di legge spetta alle emittenti radiotelevisive che devono assicurare a tutti i soggetti politici, con imparzialità ed equità, l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica. In particolare, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e quindi con l'avvicinarsi della data del voto, la comunicazione politica radio-televisiva si deve svolgere in forma di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. Allo stesso modo, per i messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici, gli editori, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. Negli ultimi anni le forze politiche avevano fatto largo ricorso ai sondaggi demoscopici per verificare, anche nell'imminenza del voto, gli orientamenti degli elettori. La legge n. 28 del 2000, con lo scopo di limitare l'abuso di tale mezzo di informazione, ha vietato di pubblicare o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, negli ultimi quindici giorni dal voto. In caso di violazione delle nuove disposizioni di legge è previsto che il ripristino della par condicio sia attuato con l'attribuzione di spazi compensativi sia sulle emittenti radiotelevisive che sulle testate giornalistiche responsabili delle violazioni stesse, a favore dei soggetti politici danneggiati.

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