patènte (sostantivo)

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Lessico

sf. [sec. XIV; ellissi di (lettera) patente]. Autorizzazione all'esercizio di una determinata professione o attività, rilasciata dall'autorità competente; per estensione, il documento attestante tale autorizzazione: diritto di patente, quello che la legge riconosce all'autore d'invenzioni industriali (vedi invenzione, brevetto); patente di medico;patente di guida; patente sanitaria, certificato relativo allo stato sanitario del luogo di provenienza di una nave. Fig. scherzoso, dare la patente di somaro, di sciocco e simili, qualificare come tale qualcuno. § Imposta di patente, imposta comunale che in passato colpiva il reddito netto derivante dal commercio, dall'industria, arte o professione, purché inferiore a quello minimo imponibile colpito dall'imposta di ricchezza mobile o non ancora accertato. Dal 1º gennaio 1974 l'imposta di patente è stata abolita.

Patente di guida

Certificato rilasciato dagli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione civile in cui si trova il comune di residenza del richiedente. Comprende cinque categorie: A, per motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 t; B, per motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t; C, per autocarri, autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 kg e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero; D, per autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero; E, per autoveicoli appartenenti alle categorie B, C, D, per le quali il conducente sia abilitato, quando trainano rimorchi che non siano leggeri; per autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alla categoria C o D. Con decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, è stata soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1998 la tassa annuale sulle concessioni governative per le patenti di guida, il cui versamento era comprovato dall'apposizione di una marca da bollo sul documento. § Patente a punti. La legge 1° agosto 2003, n. 214, ha introdotto anche in Italia la patente a punti, cioè una banca dati contenente la storia delle infrazioni al codice della strada di ciascun automobilista. La patente viene "precaricata" con 20 punti e ogni infrazione comporta, oltre ovviamente a una sanzione pecuniaria, la perdita di un numero di punti legato alla pericolosità sociale del comportamento scorretto. Una volta esauriti i punti la patente perde di validità e si deve sostenere un nuovo esame di teoria e di pratica. Per chi ha preso la patente da meno di cinque anni, si raddoppia il numero dei punti che vengono scalati a ogni infrazione. Una volta persi almeno 10 punti la patente può essere "ricaricata", prima che si siano esauriti i punti e per un massimo di una volta ogni anno solare, tramite un corso da frequentare presso una scuola guida, o un altro organismo autorizzato. Ciascun corso permette la ricarica di 6 punti (9 per camionisti e autisti professionali). Dopo tre anni senza infrazioni si recuperano tutti i 20 punti senza che sia necessario il corso presso la scuola guida. § Patente di guida comunitaria. La legge 18 marzo 1988, n. 111, ha reso conforme al modello comunitario le norme regolanti la concessione della patente di guida in attuazione della direttiva n. 80/1263 CEE. In base a questa normativa i titolari comunitari di una patente in corso di validità rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea che abbiano acquisito la residenza in uno Stato membro diverso da quello del rilascio della patente, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della patente, la patente di guida equipollente dello Stato membro di residenza. Spetta a quest'ultimo restituire d'ufficio la patente originaria all'autorità dello Stato di provenienza. In base alla direttiva 91/439, a partire dal 1996 il cittadino comunitario può conservare la propria patente anche in caso di trasferimento di residenza in un altro Stato.

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