persóna (diritto)

Indice

Definizione

Ogni organismo unitario costituito da una collettività di individui, da un complesso di beni o da un complesso di individui e beni destinato a un determinato scopo d'interesse più o meno generale.

Diritto civile

La persona fisica e la persona giuridica sono i soggetti del rapporto giuridico, ossia di qualunque relazione umana regolata dal diritto. La persona fisica è una realtà concreta: ogni uomo è una persona fisica, centro di imputazione di diritti e di doveri, soggetto di rapporti giuridici. Esso diventa tale di fronte all'ordinamento giuridico con la nascita, perché da quel momento acquista la “capacità giuridica” (ossia l'idoneità a essere soggetto di diritti e di doveri). Per la legge importante è che il feto sia nato vivo, anche se non vitale. Con la nascita dunque ogni persona diviene centro di imputazione di diritti e di doveri, anche se non tutti i diritti e i doveri si acquistano con la nascita (per esempio il diritto a contrarre matrimonio sorge a 18 anni tanto per l'uomo che per la donna e così pure il diritto a far testamento). La capacità giuridica poi può venire ridotta durante la vita fisica della persona per motivi di carattere penale (tranne che per motivi politici). La qualità di soggetto di diritto non comporta direttamente l'esercizio di diritti, infatti l'acquisto della cosiddetta capacità di agire subentra solo con la maggiore età (18 anni). Nel periodo della minore età, il soggetto titolare dei diritti li esercita attraverso i genitori o il tutore. La capacità di agire può venire meno o essere limitata durante la vita della persona fisica per interdizione giudiziale, per interdizione legale o per inabilitazione. Fra i diritti che la persona acquista con la nascita, vi è il diritto al nome e alla tutela di tale diritto, estesa anche allo pseudonimo “che abbia acquistato l'importanza del nome”. Anche l'immagine è tutelata, in particolare quando dall'abuso può derivare “pregiudizio” al decoro o alla reputazione della persona (art. 10 Codice Civile). Nei confronti dello Stato la persona fisica si qualifica come cittadino, straniero o apolide e queste diverse qualifiche sono regolate in Italia dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, come modificata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. All'interno dello Stato poi la persona fisica ha una sede; essa può essere il luogo in cui ha posto la sede principale dei suoi affari (domicilio), oppure il luogo in cui abitualmente dimora (residenza) o il luogo in cui temporaneamente si trova (dimora). I rapporti della persona fisica con la propria famiglia nascono dalla parentela (vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite) e dall'affinità (vincolo tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge). Per il nostro ordinamento i coniugi non sono dunque parenti fra loro e neppure affini, essi sono legati da vincolo coniugale. La vita della persona fisica cessa con la morte. La successione si apre nel luogo del suo ultimo domicilio e può essere legittima o testamentaria. Se la persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza senza dare più notizie di sé, l'ordinamento giuridico mette a disposizione degli eredi e interessati, dopo un certo periodo di tempo, gli istituti della “dichiarazione di assenza” prima e della “dichiarazione di morte presunta” poi. La persona giuridica è un'entità astratta, cioè un insieme di persone (associazione) o un insieme di beni destinati a uno scopo (fondazione), che l'ordinamento giuridico prende in considerazione in modo unitario, considerandoli come un unico soggetto di diritto. La persona giuridica è dunque una finzione giuridica. Essa può essere: pubblica, per esempio i Comuni, le Province e le Regioni, alcuni Istituti Bancari, in genere Enti con prevalenti finalità di pubblico interesse (è regolata da norme contenute nelle leggi che la prevedono e la istituiscono); privata, per esempio associazioni o fondazioni, che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture (decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361). Le associazioni sono raggruppamenti organizzati di persone tese a uno scopo, le fondazioni sono beni, capitali, destinati a uno scopo. Devono essere istituite con atto pubblico; le fondazioni possono essere istituite con testamento. Caratteristica fondamentale del conferimento della personalità giuridica consiste nella cosiddetta “autonomia patrimoniale”. Infatti, con il riconoscimento, il patrimonio della persona giuridica assume autonomia rispetto al patrimonio delle persone da cui essa è composta; a essa vengono imputati diritti e doveri come se fosse una persona, a eccezione naturalmente di quei diritti e doveri inerenti l'esistenza fisica della persona (per esempio diritti inerenti all'incolumità fisica, doveri inerenti alla parentela, ecc.). Altro elemento caratterizzante la persona giuridica è lo statuto, che regola la vita dell'ente, ne stabilisce lo scopo e il funzionamento. Ogni modifica all'atto costitutivo o allo statuto richiede lo stesso procedimento seguito per l'acquisto della personalità giuridica. La persona giuridica agisce ed esplica la sua volontà mediante gli amministratori; nelle associazioni importante è l'assemblea dei soci. Nei rapporti con lo Stato la persona giuridica è caratterizzata dalla “nazionalità” (le persone giuridiche riconosciute dallo Stato italiano sono di nazionalità italiana). La persona giuridica ha sede nel luogo in cui svolge la propria attività e tale sede deve risultare nell'atto costitutivo e nello statuto. A differenza di quella fisica, la persona giuridica non può morire, ma può estinguersi per varie cause (raggiungimento dello scopo o impossibilità sopravvenuta di raggiungerlo, altre cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto; le associazioni si estinguono anche quando vengono a mancare tutti gli associati). La prefettura, la regione o la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale che avvia la procedura di liquidazione. Chiusa la procedura il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche. Secondo il Codice Civile ogni atto relativo alle persone giuridiche deve essere soggetto a una particolare pubblicità; a questo effetto presso ogni prefettura è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche nel quale vengono indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Nel registro devono inoltre essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. La mancata registrazione impedisce che i fatti indicati possano essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza e gli amministratori rispondono penalmente delle omissioni. L'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha abrogato la norma del Codice Civile che sottoponeva ad autorizzazione governativa l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni o eredità da parte delle persone giuridiche.

Diritto penale

Il Codice Penale italiano precisa in tre i beni essenziali della persona: la vita e la sua incolumità, l'onore, la libertà. Di conseguenza i delitti consumati contro la persona sono, contro la vita e l'incolumità individuale, omicidio, istigazione o aiuto al suicidio, lesioni, percosse, rissa, abbandono di minori o incapaci, omissione di soccorso; ledono l'onore i reati d'ingiuria e di diffamazione; attentano alla libertà individuale la riduzione in schiavitù, la tratta e il commercio di schiavi, l'induzione alla prostituzione minorile, lo sfruttamento e il commercio della pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori, l'organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività,il plagio, il sequestro di persona, l'arresto illegale, l'indebita limitazione di libertà personale, le minacce per costringere altri a commettere un fatto che sia considerato reato (come la violazione di domicilio, la violazione o soppressione di corrispondenza, ecc.), la violenza sessuale nelle sue diverse manifestazioni (artt. 609-bis e 609-nonies del codice penale).

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