petizióne

Indice

sf. [sec. XIV; dal latino petitíonis, da petĕre, chiedere].

1) Ant., interrogazione, richiesta. Per estensione, nell'uso filosofico: petizione di principio, vedi principio.

2) Diritto esclusivo dei cittadini di rivolgersi al Parlamento per chiedere “provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”. La petizione quindi non può avere come contenuto un interesse esclusivamente personale; deve essere accompagnata dalla prova dell'autenticità e della qualità di cittadino del proponente. La petizione viene esaminata dalle commissioni competenti della Camera e del Senato, che decidono se interessare o meno il governo alle necessità esposte, o se abbinare la petizione a un progetto di legge all'ordine del giorno oppure archiviarla. Essa può anche dar luogo a una “mozione” alla quale in tal caso viene allegata. Per il regolamento del Senato in ogni caso deve essere data notizia della decisione adottata al presentatore. Per la Petizione di diritto vedi voce omonima.

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