piantagióne

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sf. [sec. XIV; latino plantatío nis].

1) Non comune, atto del piantare, operazione con cui si pongono a dimora stabile le piante. In genere si seguono ben determinate regole d'impianto, diverse secondo le varie specie (sesto d'impianto).

2) Superficie di terreno utilizzata per la coltivazione di una determinata specie di piante; anche l'insieme di queste ultime. Lo stesso nome si dà a un'azienda agricola di vaste dimensioni, di solito tenuta a monocoltura e nella quale generalmente si coltivano piante di rilevante interesse industriale (piantagione di cotone, piantagione di zucchero, ecc.). § Le piantagioni appartengono al proprietario del suolo su cui si trovano. Se la piantagione è fatta contro la sua volontà, il proprietario del suolo può chiedere, entro sei mesi, che sia tolta oppure ritenerla pagando la minor somma tra la spesa fatta e il miglioramento ottenuto. Le distanze minime degli alberi dal confine della proprietà viciniore, in mancanza di regolamenti o usi locali, sono fissate per legge: tre metri per gli alberi di alto fusto, uno e mezzo per gli altri, mezzo metro per le viti e le siepi.

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