prelazióne

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sf. [sec. XIII; dal latino praelatío-ōnis, da praelātus, pp. di praeferre, preferire].

1) Ant., preferenza, privilegio.

2) Deroga alla posizione di eguaglianza di tutti i creditori riguardo al diritto a essere soddisfatti sui beni del debitore. § Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche. Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito; è generale se si esercita su tutti i beni mobili del debitore; speciale, se limitato a determinati beni mobili o immobili. Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. § Nel diritto romano, diritto attribuito, in epoca giustinianea, al proprietario del fondo di pagare all'enfiteuta la stessa somma offerta da chi voleva subentrargli nell'enfiteusi.

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