prescrizióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XIII; dal latino praescriptío-ōnis].

1) Atto, effetto del prescrivere; in concr., ordine, norma, disposizione di legge: le prescrizioni del medico, della legge.

2) Istituto giuridico in base al quale un diritto si estingue allorché il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

3) Nel diritto romano, clausola di riserva a favore dell'attore, premessa alla formula allo scopo di delimitare l'oggetto della controversia. Sempre in tema processuale, si aveva la praescriptio longi temporis (a lungo termine), cioè la difesa accordata – sostanzialmente in forma di eccezione – al possessore di un fondo provinciale contro pretese altrui. In età giustinianea venne assimilata all'usucapione.

Diritto

I diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge sono soggetti alla prescrizione; chi può disporre validamente del diritto non può rinunziare alla prescrizione. Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta; la prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere, e può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato. La prescrizione può essere sospesa o interrotta nei casi previsti. Norme diverse determinano il tempo di decorrenza della prescrizione: per la prescrizione ordinaria, “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni”. Per quanto riguarda le prescrizioni brevi, vi sono regole diverse: il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. In ordine al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni; si prescrivono in cinque anni: le annualità delle rendite perpetue e vitalizie; le annualità delle pensioni alimentari; le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni; gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. I diritti che derivano dai rapporti sociali si prescrivono in cinque anni; si prescrivono in un anno sia il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, sia i diritti derivanti dal contratto di spedizione e di trasporto, nonché il diritto al pagamento delle rate di premio delle assicurazioni. Sono poi previste anche alcune prescrizioni presuntive, tra le quali si possono ricordare: la prescrizione in sei mesi del diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e per il vitto che somministrano e in un anno del diritto degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione; degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. Si prescrive infine in tre anni il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative; dei notai, per gli atti del loro ministero; degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. § La prescrizione ha le sue origini nel diritto romano dove inizialmente era limitata ad alcune azioni di origine pretoria. Soltanto con Teodosio II venne sancita la prescrizione trentennale di tutte le azioni. Giustiniano introdusse anche una prescrizione quarantennale a favore di chiese e municipi.

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