promulgazióne

sf. [sec. XIV; dal latino promulgatío-ōnis]. Atto ed effetto del promulgare: promulgazione di una dottrina. In particolare, l'atto obbligatorio del presidente della Repubblica, che attesta la regolarità dell'iter procedimentale delle leggi presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, ne ordina l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La promulgazione sta fra l'approvazione e la pubblicazione della legge. Il presidente deve promulgare la legge entro un mese dall'approvazione (art. 73 Costituzione). Prima di promulgare la legge, il presidente può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (art. 74 Costituzione). § Nel diritto romano, atto del magistrato che disponeva con un editto la convocazione del comizio o del concilio e indicava il giorno della votazione di una proposta di legge.

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