prosciogliménto

sm. [sec. XIV; da prosciogliere]. Atto ed effetto del prosciogliere: il proscioglimento di un voto. In ogni stato e grado del procedimento penale il giudice dichiara il proscioglimento (“non luogo a procedere”) dell'imputato se, in base agli elementi di prova acquisiti, ritiene che non esistano i presupposti dell'accusa o non concorrano le condizioni per procedere contro l'imputato. Si ha il proscioglimento quando il giudice, in base agli accertamenti compiuti, arriva alla conclusione che non esistono gli elementi per passare alla fase dibattimentale del processo; si ha il proscioglimento quando: il fatto non sussiste; l'imputato non ha compiuto il fatto; questo non gli è imputabile; l'imputato non è punibile; mancano gli elementi essenziali a determinare il reato; il fatto non è previsto come reato dalla legge; il reato è stato estinto o è intervenuto il perdono giudiziale; rimangono ignoti gli autori del fatto; mancano le condizioni di procedere nell'azione giudiziaria. Se dopo la pronuncia di un sentenza di proscioglimento sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice delle indagini preliminari (gip), su richiesta del Pubblico Ministero, dispone la revoca della sentenza di proscioglimento.

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