querèla

Indice

sf. [sec. XIII; dal latino querēla, da queri, lamentarsi].

1) Lett., lamento, lagnanza.

2) Dichiarazione della persona offesa in un suo diritto indirizzata all'autorità competente (procuratore della Repubblica, ufficiale di polizia giudiziaria) per denunciare un reato non perseguibile d'ufficio. La querela è in questo caso condizione necessaria a promuovere l'azione penale e a dar luogo al successivo processo, che coinvolge con ciò stesso tutti i partecipi al reato. Per i minori di anni 14 e per gli interdetti per infermità mentale sono autorizzati a dare querela i genitori o il tutore o il curatore speciale. Il tempo utile per inoltrare la querela è di 90 giorni dal momento in cui l'offeso ha conosciuto il reato; se in precedenza a detto termine vi è stato da parte dell'offeso rinuncia espressa o tacita (per esempio accettando sul fatto una transazione), il diritto alla querela decade; esso è estinto dalla morte della persona offesa. La querela va presentata per iscritto e debitamente firmata dal querelante; la dichiarazione può essere anche orale ma deve essere raccolta a verbale e sempre sottoscritta dal querelante. § In diritto romano, querela inofficiosi testamenti, mezzo processuale offerto senza apparente fondamento al diseredato. Questi, inizialmente, era forse ammesso all'azione di rivendicazione dell'eredità (hereditatis petitio). Nei procedimenti straordinari il ricorso alla querela tendeva alla rescissione del testamento, sul presupposto che il testatore avesse ingiustamente diseredato il richiedente. Nel diritto giustinianeo la querela diventa l'azione diretta a conseguire la quota di legittima riservata al singolo erede.

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