rèvoca

sf. [sec. XIX; da revocare]. Atto ed effetto del revocare; annullamento: revoca di un decreto, di un ordine. § In diritto, modo di estinzione di un atto amministrativo consistente nell'emanazione di un nuovo atto con cui si toglie efficacia all'atto precedentemente emanato. La revoca può provenire dalla stessa autorità amministrativa che ha emanato l'atto oppure da quelle gerarchicamente superiori e può rendere inefficace l'atto dal momento della revoca (ex nunc) o dal momento in cui l'atto stesso fu emanato (ex tunc). Il termine si ritrova anche nel diritto privato con significato analogo, riferito al negozio giuridico, e in tal senso la revoca è un nuovo negozio, che toglie efficacia a un negozio precedente: per esempio, la revoca del testamento, della donazione, della proposta o dell'accettazione del contratto. In diritto processuale civile e penale la revoca consiste nel potere del giudice di annullare precedenti ordinanze e decreti da lui stesso emanati quando nuovi fatti intervengano a dare una svolta diversa al processo. § In campo borsistico, gli ordini di acquisto o di vendita possono essere dati e devono essere eseguiti, per le operazioni a termine, salvo revoca, sino al giorno che nel calendario di borsa è stabilito per la risposta premi; per le operazioni a contanti sino, salvo revoca, all'ultimo giorno del mese.