Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino reātus-us, propr. posizione d'imputato, stato d'accusa].

1) Ogni fatto punito come tale dalla norma penale.

2) Fig. iperb., per indicare colpe o mancanze non gravi: ha preso il tuo rifiuto come un reato; scherzosamente: corpo del reato, risultato di un'azione riprovevole o comunque inopportuna, prova tangibile di un'opera mal riuscita e simili.

Diritto: generalità

Il diritto positivo italiano distingue i reati in: delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene che vengono dal Codice Penale previste per ciascuna fattispecie. Anche qui, al di là della ricerca di una distinzione teorica fra le due categorie, si preferisce accogliere il criterio della positività: delitti sono i reati puniti con l'ergastolo, la reclusione, la multa; contravvenzioni sono i reati puniti con l'arresto e l'ammenda. Tradizionalmente il reato è composto di due elementi: l'elemento oggettivo, ossia il fatto, e l'elemento soggettivo, ossia la volontà. Per quanto riguarda l'elemento oggettivo del reato, l'ordinamento giuridico richiede che esista un nesso di causalità fra il fatto e il soggetto. Per il Codice Penale “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”. Il nesso di causalità nel diritto penale è stato sempre oggetto di approfondimenti e studi. La teoria con la quale si concorda ritiene però che siano necessari, perché sussista il nesso di causalità, due elementi: un elemento positivo (“che l'uomo con la sua azione abbia posto in essere una condizione dell'evento”) e un elemento negativo (“che il risultato non sia dovuto a fattori eccezionali”). Con questa visuale si può comprendere e interpretare anche l'affermazione che l'esistenza di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche indipendenti dal fatto del colpevole, non esclude il nesso di causalità. Esso può essere escluso solo da cause sopravvenute quando esse siano state “da sole sufficienti a determinare l'evento”. Per concludere sull'elemento oggettivo del reato, bisogna però ricordare che il fatto può consistere anche in un “non fare”: per esempio il “non impedire un evento, che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo”. Per quanto poi riguarda l'elemento soggettivo, il Codice Penale stabilisce che nessuno può essere punito per un'azione od omissione prevista dalla legge come reato, “se non l'ha commessa con coscienza e volontà”. Ora, si ritiene dai più che la coscienza sia un presupposto della volontà e che perché un fatto si possa considerare volontario sia necessario che esso sia dominabile dalla volontà e non necessariamente che sia orientato a uno scopo consapevole. Secondo il Codice Penale, la responsabilità può essere per dolo e per colpa. Per le contravvenzioni si risponde sia per dolo sia per colpa; per i delitti invece è richiesto il dolo salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge o i casi di responsabilità oggettiva. Anche la distinzione fra dolo e colpa viene dedotta dall'analisi della norma positiva. Infatti si ha dolo quando l'evento da cui dipende l'esistenza del reato è dal soggetto “preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”; si ha colpa quando l'evento non è di per sé voluto dal soggetto ma “si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”; si ha infine preterintenzionalità “quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto” dal soggetto. Il Codice Penale prevede poi il caso della “responsabilità oggettiva” che comprende quei casi in cui per legge l'evento è posto “altrimenti”, ossia indipendentemente dall'esistenza del dolo o della colpa a carico del soggetto come conseguenza della propria azione od omissione.

Diritto: corpo del reato

Sono detti corpo del reato gli elementi materiali sui quali o mediante i quali è stato commesso un reato, come pure ogni altra cosa che a esso si riferisca e possa trovare utilizzazione per il suo accertamento: sono corpi del reato, per esempio, il cadavere dell'ucciso, un pugnale intriso di sangue o una rivoltella trovata vicino al cadavere e recante impronte digitali, ecc. Gli inquirenti hanno l'obbligo di constatare o di assicurare ogni traccia di reato e di non mutare lo stato delle cose per conservare integra l'efficacia della loro natura di prove.

Diritto militare

Per il diritto militare, qualunque violazione della legge penale militare. Normalmente soggetto attivo è un militare, ma vi sono anche reati militari che offendono interessi militari pur essendo commessi da estranei alle forze armate (per esempio, il danneggiamento di opere militari nei luoghi in stato di guerra). Tra i reati militari, quelli che consistono in fatti non previsti come reati dalla legge penale comune vengono denominati “reati esclusivamente militari”.

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