recèsso

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Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino recessus-us, da recedĕre, recedere].

1) Non comune, l'atto del recedere, recessione: il recesso della febbre. In particolare, in diritto, facoltà riconosciuta ai contraenti di sciogliere un rapporto giuridico precostituito.

2) Lett., luogo recondito e solitario, per lo più di limitata estensione, spesso adatto al riposo o al raccoglimento: un tenebroso recesso rupestre; giardino ricco di recessi ombrosi. Fig., parte intima e segreta: nei recessi dell'animo.

3) In anatomia, cavità a fondo cieco o fossette in strutture ossee, connettivali o sierose, dove possono trovar sede altre formazioni: recessi (o fossette) duodenali o peritoneali, depressioni risultanti dalla presenza di pieghe nella porzione del peritoneo che avvolge il duodeno.

Diritto

Diritto potestativo nella sua indole, nell'esercizio, il recesso è un atto unilaterale preordinato all'intento di cessare, per propria volontà, di far parte di un rapporto. Il recesso sembra così avvicinarsi agli atti abdicativi in senso lato; non è però identificabile con la rinunzia, perché questa è un atto rimesso all'esclusivo potere di libera autonomia del soggetto, mentre il recesso può esercitarsi solo a seguito di legittimazione convenzionale o legale.Nel diritto internazionale il recesso è l'atto unilaterale, con il quale uno Stato dichiara di volersi ritirare da un accordo plurilaterale; si differenzia dalla denunzia, che riguarda invece gli accordi bilaterali. Il recesso è giuridicamente legittimo se previsto dalle clausole dell'accordo.

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