recidiva

Indice

Lessico

sf. [sec. XVII; da recidivo].

1) Condizione della persona che, dopo essere stata condannata per un reato, ricade in un fatto vietato dalla legge penale.

2) In medicina, Insorgenza di una malattia in un individuo che ne è già stato colpito precedentemente.

Diritto

Assieme all'abitualità criminosa, alla professionalità nel reato e alla tendenza a delinquere, la recidiva qualifica il reo quale “pericoloso criminale”. La recidiva non comporta automaticamente un aggravamento della pena, che è lasciato alla discrezionalità del giudice. Essa si divide in: recidiva semplice, quando il reato è commesso da un soggetto già condannato per un precedente reato, purché non si versi nei casi di recidiva aggravata o reiterata, e può comportare l'aumento della pena fino a un sesto; recidiva aggravata, quando il nuovo reato è della stessa indole del precedente, o è stato commesso entro i cinque anni dalla condanna precedente, o durante l'esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena, e può comportare l'aumento della pena fino a un terzo; recidiva reiterata, quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo, e comporta l'aumento della pena fino alla metà e nei casi più gravi fino a due terzi. L'aumento di pena nei casi di recidiva sarebbe giustificato, secondo la dottrina, dal fatto che la ricaduta del colpevole è indice di maggiore capacità criminale.

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