requisizióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XVI; dal latino requisitío-ōnis, da requirĕre, richiedere, reclamare].

1) Procedimento ablatorio sorto per permettere alle autorità militari, in circostanze belliche, di prendere coattivamente sul posto la proprietà o l'uso di cose necessarie per i reparti, come viveri, vettovaglie e alloggi, ed estesosi poi al settore civile.

2) Anticamente, richiesta, per lo più nella loc. a requisizione di, dietro domanda di: “due sonetti, fatti nelle nozze di V. S. a sua requisizione” (Tasso).

Diritto

Le requisizioni civili si distinguono in: requisizioni in proprietà, possibili solo per i beni mobili, per le aziende e per i diritti di invenzione. Nella requisizione in proprietà la cosa e il relativo diritto di proprietà si trasferiscono coattivamente sull'amministrazione requisente dietro un indennizzo; requisizioni in uso, trasferisce solo la facoltà di godimento del bene, mobile o immobile, sempre previa corresponsione di un indennizzo; requisizioni di servizi, imposizione a un privato di svolgere una certa attività lavorativa; requisizioni miste, consistenti in cose e servizi (per esempio, le requisizioni d'aziende industriali e di navi mercantili). § Nel diritto militare, requisizione arbitraria, reato di cui si rende responsabile il militare che procede a requisizione senza averne facoltà (se invece ha facoltà, ma abusa di questa, commette il reato di abuso nelle requisizioni). Pena prevista è la reclusione militare fino a tre anni; se viene usata violenza, la reclusione militare è da uno a cinque anni. In tempo di guerra il massimo della pena sale a cinque anni; in caso di violenza o minaccia, o di fine di lucro, i cinque anni diventano il minimo della pena.

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