riciclàggio (diritto)

fattispecie di reato introdotta con l'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che modificato l'art. 648 bis del Codice Penale. Tale norma prevede che chiunque, escluso il caso di concorso nel reato, sostituisca denaro, beni o altre utilità con altro denaro, altri beni o utilità, provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti relativi alla produzione o al traffico di sostanze stupefacenti, ovvero ostacoli l'identificazione della provenienza di detti valori dai delitti sopra menzionati sia punito con la pena della reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 2 a 30 milioni di lire. È prevista un'aggravante specifica se il reato è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Al fine di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, con il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, è stato disposto il divieto del trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o valuta estera quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 20 milioni di lire. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati (uffici postali, enti creditizi, società di intermediazione mobiliare, ecc.) elencati all'art. 4 della legge.

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