riesame

sm. [ri-+esame]. Nuovo e più approfondito esame: procedere a un riesame della situazione. § In diritto, momento essenziale del processo di prevenzione, in cui il giudice, decorso il periodo minimo di durata stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, riprende in esame le condizioni della persona sottoposta a misure di sicurezza per stabilire se è ancora socialmente pericolosa: in caso positivo, fissa un nuovo termine per un esame ulteriore; in caso negativo, procede alla revoca della misura di sicurezza. Per quanto riguarda la pericolosità, il Codice Penale stabilisce che “quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può procedere in ogni tempo a nuovi accertamenti”.

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