rimòrchio

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sm. [sec. XIII; latino volg. remurcŭlum, per il classico remulcum].

1) L'azione del rimorchiare: prendere, dare a rimorchio, accingersi a trainare o a essere trainato; rimorchio aereo, traino di alianti; anche fig.: tirarsi dietro qualcuno a rimorchio, indurlo a fare quel che si vuole anche contro la sua volontà.

2) Il mezzo rimorchiato; in particolare, veicolo terrestre senza motore, a uno, due o più assi, trainabile da un analogo veicolo a motore. Per lo più i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci o di materiali ingombranti; quelli su strada vengono agganciati ad autocarro (l'insieme costituisce un autotreno). Particolari norme di legge stabiliscono portata, caratteristiche e dotazioni dei rimorchi, che debbono essere provvisti di impianto frenante proprio, collegato a quello della motrice o autonomo secondo i casi, di impianto d'illuminazione alimentato da quello della motrice e di targa propria. I rimorchi ferroviari sono carrelli adibiti al trasporto di carri ferroviari, di motrici cingolate, di vetture passeggeri, di veicoli con cassoni, ecc.; possono avere due o tre assi e sono sempre muniti di freni ad aria compressa.

3) L'insieme dei cavi e catene usati per rimorchiare un'imbarcazione e l'operazione stessa. § Il rimorchio si effettua collegando il mezzo trainato con idoneo mezzo di aggancio: gancio e timone (nel caso di veicoli su strada), attacchi (nel caso di veicoli ferroviari), cavi (nel caso di natanti); il rimorchio di emergenza di mezzi su ruote avariati può essere effettuato con barra rigida oppure con cavo in acciaio, di lunghezza prestabilita; nel secondo caso il cavo di trazione deve essere segnalato con apposita bandierina rossa, o con righe bianche, posta nel mezzo del cavo; la velocità di rimorchio deve essere comunque molto bassa. Il rimorchio di natanti, effettuato tramite cavi, viene svolto da rimorchiatori (rimorchio di trasporto, rimorchio di manovra), ma in caso di emergenza può essere effettuato da altro natante; di notte è fatto obbligo all'unità rimorchiante di accendere appositi fari di rimorchio. § Contratto di rimorchio, contratto previsto e regolato, nei suoi aspetti pubblicistici e privatistici, dal Codice della Navigazione con il quale il comandante della nave rimorchiatrice si obbliga, dietro compenso, a provvedere o a collaborare allo spostamento di una nave o di altro oggetto che cade sotto il diritto della navigazione, da un luogo a un altro, mediante trazione o spinta.

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