riproduzióne

Indice

Lessico

sf. [da riprodurre].

1) Atto, effetto del riprodurre: la riproduzione di un disegno, di opere d'arte (vedi copia); in senso concr., la copia stessa ottenuta: una riproduzione della Gioconda. Per estensione, ristampa: riproduzione vietata. Con accezioni specifiche: A) nell'industria grafica e tipografica, la realizzazione, in forma identica o simile e con appropriati procedimenti tecnici di copiatura di uno o più esemplari, o copie, di un originale (per esempio, riproduzione anastatica). Il termine viene usato soprattutto per indicare l'insieme dei sistemi di fotoformatura di disegni, fotografie e simili, che debbono essere stampati, e di duplicazione di originali (a mano, dattiloscritti, ecc.) effettuati con sistemi fotostatici, ectografici, termografici, ad alcol, ecc. (riproduzione documentaria). Vedi anche fotoriproduzione, ciclostile, ecc. B) In acustica, riproduzione del suono, operazione con la quale il segnale elettrico di uscita di un apparato di registrazione del suono viene trasformato nel corrispondente segnale sonoro, di potenza opportuna, emesso da uno o più altoparlanti. Tale trasformazione viene eseguita dall'apparecchiatura facente parte del registratore. Il termine indica anche la trasduzione di un segnale elettrico in sonoro eseguita da un altoparlante o da un ricevitore telefonico.

2) Funzione fondamentale di tutti gli esseri viventi (animali, piante, Batteri, ecc.) che comporta la produzione, da parte di un singolo organismo o di una coppia, di altri organismi simili ai genitori.

3) In statistica, lo stesso che riproduttività.

Diritto

Riproduzione del fatto, mezzo istruttorio cui il giudice può ricorrere nel processo civile per accertare se un fatto può essersi verificato in un dato modo; riproduzione meccaniche, mezzi di prova che la parte può produrre nel processo civile. Le riproduzioni meccaniche consistono in fotografie, proiezioni cinematografiche, registrazioni e ogni altra rappresentazione di fatti o di cose. Se non ne viene disconosciuta la conformità ai fatti rappresentati, formano piena prova contro coloro verso i quali sono prodotte. § Diritto di riproduzione, in senso lato il diritto a ripetere l'apparato materiale o l'azione che comunica ad altri l'opera dell'ingegno per la via dei sensi; in senso stretto il diritto a moltiplicare “oggetti corporei identici” (esemplari): in pratica quello che forma il noto copyright o diritto di riproduzione in copie, comprensivo del diritto al monopolio economico. È un diritto formale, che va riconosciuto e difeso in sé e per sé e può essere esclusivo. Tale diritto vale per tutta l'opera nel suo complesso e nelle singole sue parti. Il diritto esclusivo di riproduzione comprende il divieto di riproduzione per terzi. A difesa del diritto d'autore la legge punisce con la multa chiunque riproduca l'opera dell'ingegno altrui senza averne il diritto o riproduca un numero maggiore di esemplari di quello concordato con l'autore. Se l'opera riprodotta non è destinata alla pubblicità la pena è maggiorata con la reclusione fino a un anno.

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