Lessico

sf. [sec. XVII; dal latino sanctíonis, da sancīre, sancire].

1) Approvazione di una legge da parte dell'organo che detiene la sovranità: il provvedimento ha avuto la sanzione del Parlamento. Per estensione, approvazione ufficiale, convalida, riconoscimento: la critica ha dato la sua sanzione al nuovo romanziere.

2) Mezzo con cui una norma giuridica impone ai trasgressori il suo rispetto: sanzione civile, penale; sanzioni amministrative, economiche.

Diritto: generalità

La sanzione reale era l'atto col quale, nelle monarchie, il re s'inseriva nel procedimento legislativo promulgando le leggi. Lo Statuto Albertino infatti diceva: “il Re solo sanziona le leggi e le promulga”. Questo compito del re, che poteva quindi anche non sanzionare una legge, non compare nelle moderne Costituzioni repubblicane fra i poteri del presidente della Repubblica. L'art. 74 della nostra Costituzione consente infatti al presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, solo di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione; in seguito a ciò, se la legge è nuovamente approvata, essa deve essere promulgata. § Il secondo significato di sanzione attiene all'essenza stessa della norma giuridica, in quanto conseguenza stabilita dall'ordinamento giuridico in caso d'inosservanza della norma stessa. Essa è quindi una “reazione” dell'ordinamento giuridico allo squilibrio prodotto dalla violazione del sistema e adempie, secondo un'autorevole dottrina, alla funzione di “conservazione del sistema” (N. Bobbio). La sanzione giuridica può essere di varia natura, civile, penale, amministrativa, secondo la natura della norma violata. Una norma giuridica che imponga un comportamento senza stabilire la sanzione nel caso di trasgressione può essere considerata una norma inefficace, che non può cioè trovare pratica applicazione.

Diritto: sanzioni fiscali

Pene comminate contro inadempienze e violazioni nella dichiarazione dei redditi. In caso di dichiarazione incompleta o nella quale sono state “esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile”, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta (cioè della differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni) o della differenza del credito; nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni (decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). La riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi attuata con il citato decreto legislativo n. 471 del 1997, sanziona, inoltre, le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta. Nella fattispecie, in caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire cinquecentomila. Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire cinquecentomila. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. In aggiunta alle sanzioni previste si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni percepiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata. Ulteriori sanzioni sono previste in caso di redazione delle dichiarazioni (IVA, Irpef ecc.) su modelli non conformi a quelli approvati, di omissione di comunicazioni prescritte dalla legge tributaria e di mancata restituzione, o di restituzione con risposte incomplete o non veritiere, di questionari inviati al contribuente.

Diritto militare

Denominazione generica, che può essere usata per indicare realtà molto diverse ed eterogenee. Anzitutto le pene militari principali e accessorie, in secondo luogo le punizioni disciplinari militari, in terzo luogo le rappresaglie, in quarto luogo le sanzioni collettive di guerra. Queste ultime sono sanzioni repressive che uno Stato belligerante può adottare nei confronti di popolazioni di un altro Stato come punizione di fatti illeciti individuali non riferibili a quello Stato. Il diritto internazionale vieta oggi le pene collettive, affermando che nessuno può essere punito per una violazione che non ha commesso personalmente. Si ritengono oggi ammesse soltanto sanzioni collettive di carattere patrimoniale, dirette a colpire una comunità in quanto tale e non suoi singoli membri (per esempio, requisizioni di proprietà pubbliche dello Stato o del Comune occupato).

Storia d'Italia

Il nostro Paese ha ricevuto delle sanzioni emanate dalla Società delle Nazioni allorché l'Italia, avendo preso le armi contro l'Etiopia (3 ottobre 1935), si rese responsabile di aggressione a uno Stato membro. Previste dal patto dei membri della Società contro i Paesi che avessero fatto arbitrario ricorso alla guerra, le sanzioni furono approvate, sebbene con qualche riserva, da cinquantadue nazioni tranne l'Austria, l'Ungheria, l'Albania e il Paraguay e applicate dal 18 novembre 1935 al 25 luglio 1936. Esse avrebbero dovuto bloccare le esportazioni in Italia di materiale bellico e di materie prime, la concessione di prestiti agevolati e l'importazione dall'Italia di manufatti, ma furono attuate piuttosto blandamente e risultarono poco efficaci e non prive di danni anche per chi le imponeva. Di tipo diverso furono invece le sanzioni contro il fascismo, stabilite con il decreto legge luogotenenziale del 27 luglio 1944, dopo il ritorno del governo italiano a Roma. Esse fissavano norme per la condanna dei delitti commessi dai fascisti e rimasti impuniti sotto la protezione del regime, per l'eliminazione dei provvedimenti fascisti che avevano soppresso le garanzie costituzionali sconvolgendo i principi fondamentali della democrazia, per l'epurazione del personale amministrativo compromesso con la dittatura, per l'annullamento delle condanne politiche emesse dal fascismo. La competenza fu affidata all'Alta Corte di giustizia e in seguito a sezioni straordinarie della Corte d'Assise.

Sociologia

In sociologia, la sanzione è il mezzo per incentivare comportamenti conformi alle prescrizioni di una norma sociale da parte dei destinatari della norma stessa. Può essere positiva o negativa, vale a dire consistere in una ricompensa per quanti adempiono ai precetti della norma, oppure in una punizione per i contravventori. La sanzione del secondo tipo può essere coercitiva, economica, o sociale in senso stretto (qualora il violatore della norma subisca da parte della collettività di cui è membro segni di riprovazione: dalla perdita di prestigio fino all'emarginazione o all'espulsione dal gruppo).

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