Definizione

sm. [sec. XVII; da scioperare]. Astensione dal lavoro al fine di tutelare interessi singoli o comuni di lavoratori, esercitato dagli stessi raccolti in forma associativa, più o meno formalizzata. L'astensione dal lavoro non comporta l'interruzione del rapporto lavorativo per inadempienza contrattuale, ma la sospensione della retribuzione per il tempo della sua durata. Oltre allo sciopero generale, che coinvolge tutti i lavoratori con diversi gradi di estensione (dalla fabbrica alla categoria, a un determinato territorio), si possono verificare scioperi articolati, per esempio lo sciopero a singhiozzo, in cui a periodi di lavoro si intervallano periodi di astensione, oppure lo sciopero a scacchiera, stabilito per turni, per reparti, in azienda o a diversi livelli nel territorio; lo sciopero a catena, secondo una successione di iniziative prestabilite; lo sciopero selvaggio, interruzione del lavoro fatta senza preavviso; lo sciopero a oltranza, fino all'arresto delle attività produttive; lo sciopero bianco, che consiste in astensioni di breve durata effettuate rimanendo nel luogo di lavoro senza influenzare l'attività produttiva. Si dice sciopero di solidarietà quello a sostegno di altre categorie di lavoratori. Più complessa e controversa è la definizione dello sciopero politico e della sua legittimità. Per estensione: sciopero della fame, l'astenersi dal prender cibo per protestare contro qualche cosa o per ottenere un qualche diritto civile.

Diritto: modalità

Lo sciopero è un diritto garantito ai lavoratori dalla Costituzione (art. 40). Il diritto di sciopero, pur essendo un diritto soggettivo del lavoratore, non è esercitabile dal lavoratore stesso autonomamente nel momento in cui si deve deliberare lo sciopero, ma solo nel momento in cui può o meno aderirvi. Il singolo lavoratore non può scioperare da solo; lo sciopero è infatti legittimato da una deliberazione collettiva. Ora, dall'analisi comparata degli art. 39 e 40 della Costituzione, si può dedurre che gli organi autorizzati a proclamare lo sciopero siano i sindacati registrati come previsto dall'art. 39 della Costituzione; ma anche per la registrazione dei sindacati la Costituzione rinvia a una legge che non è ancora stata emanata. Per ovviare alla carenza legislativa in materia di sciopero, la Corte Costituzionale è intervenuta con due sentenze nel gennaio e nel novembre 1974: nella prima, sancendo la costituzionalità degli art. 15 e 29 dello Statuto dei lavoratori, la Corte ha precisato che il diritto di sciopero viene esercitato legittimamente quando gli interessi dei lavoratori vertono sui seguenti problemi: questioni retributive e contrattuali; interessi tutelati dallo Statuto dei lavoratori; interessi economici di carattere generale. Da questi punti rimarrebbe escluso lo sciopero politico. Nella seconda sentenza la Corte Costituzionale riprendeva la questione dello sciopero politico proclamandolo legittimo costituzionalmente e facendo decadere l'art. 503 del Codice Penale, che lo considera reato. Diventa tuttavia illegittimo e perciò punibile lo sciopero politico tendente a: sovvertire l'ordinamento costituzionale; impedire od ostacolare diritti e poteri che sono espressione della sovranità popolare. Con la legge 12 giugno 1990, n. 146, il legislatore ha colmato il vuoto legislativo costituito dal rinvio alla legge ordinaria posto dall'art. 40 della Costituzione, prevedendo le norme che regolano lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La legge ha lo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali con il godimento dei diritti, costituzionalmente tutelati, della persona alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza (settori: sanità, igiene pubblica, protezione civile, energia, giustizia), alla libertà di circolazione (trasporti pubblici), all'assistenza e previdenza sociale (erogazione pensioni), all'istruzione (asili nido, scuole elementari, scrutini finali ed esami conclusivi dei cicli di istruzione) e alla libertà di comunicazione (poste, telecomunicazioni, informazione radiotelevisiva pubblica), dell'ambiente e del patrimonio artistico. Nei servizi sopra elencati tra parentesi l'esercizio del diritto di sciopero è consentito a condizione che i promotori dello sciopero prevedano: l'adozione di misure dirette a consentire l'erogazione del servizio minimo indispensabile e dei servizi alternativi; un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni e una comunicazione agli utenti compiuta almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, circa i modi e i tempi dei servizi nel corso dello sciopero, oltre che delle misure di riattivazione degli stessi quando l'astensione dal lavoro sia terminata, al fine sia di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre misure idonee a fare fronte all'emergenza, sia di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi; l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Le ultime due condizioni non si applicano nei casi di sciopero in difesa dell'ordine costituzionale, o protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei consumatori. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a dare comunicazione agli utenti, in forma adeguata, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, sia dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi durante il corso dello sciopero, sia delle misure per la riattivazione degli stessi al termine dello sciopero; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Nel 2000 la materia è stata oggetto di revisione da parte del Parlamento che ha approvato la legge 11 aprile 2000, n. 83. Una delle novità introdotte riguarda il cosiddetto “effetto annuncio”, cioè quell'effetto provocato nella collettività dalla diffusione, tramite gli organi di informazione, della notizia della proclamazione dello sciopero, che poi è revocato in extremis. La revoca in extremis è stata infatti classificata come una forma sleale di azione sindacale ed ora è valutata dalla Commissione di garanzia ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Sono inoltre previsti precisi obblighi a carico del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato: tali soggetti sono, infatti, tenuti a dare tempestiva diffusione alle comunicazioni relative agli scioperi. Inoltre è stata concessa la legittimazione, alle associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, ad agire in giudizio nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici. La stessa legittimazione è stata concessa nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli stessi di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Da ultimo, ma non per questo meno importante, la riforma del 2000 ha previsto che l'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici, sia esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni ritenute dalla legge indispensabili. A tale fine la Commissione di garanzia promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, assicurando in ogni caso un livello “minimo” di prestazioni.

Diritto: la Commissione di garanzia

Al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della persona, è stata istituita una Commissione di garanzia. Tale organismo ha anche il compito di attivare una procedura di conciliazione tra le parti. La legge n. 146 del 1990, sotto alcuni aspetti, aveva rivelato delle lacune ed era stata spesso violata con ripetute astensioni dal lavoro, tanto da renderne inutili o comunque inapplicabili le disposizioni, anche a categorie di lavoratori la cui assoggettabilità a tale disciplina aveva sollevato molti dubbi e perplessità (si pensi per esempio agli avvocati). Di fronte a tali problematiche il Governo, dopo aver verificato l'impercorribilità della strada della decretazione d'urgenza, aveva rimesso la questione al Parlamento. La legge 11 aprile 2000, n. 83, nel modificare la normativa preesistente, introduce alcune novità di rilievo, andando a incidere nel profondo i due aspetti che si erano dimostrati maggiormente forieri di problematiche: la prevenzione e la repressione. Quanto alla prevenzione le nuove norme contemplano l'esperimento, da parte del presidente del Consiglio dei ministri (se il conflitto è d'ordine nazionale o interregionale) o del prefetto (negli altri casi) di un tentativo di conciliazione. Tali autorità invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione; in caso di esito negativo di questa invitano le parti al rispetto della proposta di conciliazione formulata dalla Commissione di garanzia. Qualora la situazione permanga, le autorità, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione, le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, il presidente della giunta regionale (e i sindaci competenti per territorio se il conflitto ha rilevanza locale), emanano un'ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili imponendo le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, in modo da contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. L'ordinanza può disporre o il differimento dell'astensione collettiva ad altra data (anche unificando astensioni collettive già proclamate), o la riduzione della sua durata oppure può prescrivere l'osservanza, da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico “compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” (i cosiddetti "servizi minimi essenziali"). Altrettanto rilevanti sono le novità introdotte sotto l'aspetto della repressione: è stato, infatti, revisionato l'apparato sanzionatorio già esistente e sono state previste sanzioni anche a carico dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro.

Cenni storici

Lo sciopero acquista un tratto peculiare e distintivo da sollevazioni e ribellioni di lavoratori e contadini proprie dei secoli precedenti con il maturarsi, tra la classe operaia sorta dalla rivoluzione industriale, della consapevolezza dei propri diritti e delle possibili modalità di difesa. Gli scioperi, strumento di lotta di un sindacato considerato ancora illegale, avevano spesso come movente comune una ragione economica che, col maturarsi della coscienza sindacale e della mutua solidarietà, si raccordava alla contestazione di più generali ingiustizie e alla centrale rivendicazione della stessa libertà associativa (ancora negata dall'Inghilterra alla fine del Settecento e avversata, peraltro, durante la Rivoluzione francese.) Alla fine dell'Ottocento la diffusione delle idee marxiste, socialiste e anarchiche radicò anche l'idea della necessità di utilizzare lo sciopero come strumento di contestazione politica del sistema capitalistico. Tollerato, prima, e poi riconosciuto il sindacato, nella prima metà del sec. XX lo sciopero viene visto dallo Stato come uno strumento dell'antagonismo interno all'impresa e accettato finché non turba l'ordine pubblico. In Italia, soltanto durante l'età giolittiana fu possibile proclamare, tra grandi tensioni, il primo sciopero generale (1904). Impedito sotto i regimi totalitari fascisti e comunisti, nel sistema democratico l'uso del diritto di sciopero, sancito in Italia dalla Carta costituzionale, è andato via via modificandosi, in parallelo con il farsi sempre più forte della coscienza dello stretto rapporto tra lo sviluppo dell'impresa e quello della promozione del benessere materiale e culturale dei lavoratori. A fronte di momenti di alta conflittualità sindacale, come nel 1968 in Italia, in cui l'astensione dal lavoro comportava seri danni alla produzione, si sono individuate modalità diverse come l'arbitrato, la contrattazione collettiva, la concertazione e i protocolli d'intesa, che consentono di giungere a utilizzare lo sciopero, ai vari livelli, solo dopo aver sperimentato un accordo sulla vertenza sollevata.

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