scrutìnio

Indice

sm. [sec. XIV; dal latino tardo scrutiníum, da scrutāri, scrutare].

1) Ant., esame attento, indagine accurata.

2) Nel campo scolastico, decisione collegiale, del consiglio dei professori o di una commissione esaminatrice, relativa alle votazioni riportate dai singoli alunni o candidati nelle varie discipline o insegnamenti.

3) Nel diritto pubblico italiano, sistema di promozione degli impiegati pubblici che può essere basato o su una graduatoria di meriti (scrutinio per merito comparativo) o sulla loro efficienza e condotta (scrutinio per merito distinto).

4) Complesso di operazioni relative al computo dei voti espressi dagli elettori; varia nelle modalità secondo il sistema elettorale adottato. È usato anche come sinonimo di votazione tanto che in Parlamento, e specialmente per le elezioni presidenziali, si parla di primo, secondo, terzo scrutinio. § Lo scrutinio può essere palese o segreto; è palese quando le votazioni vengono effettuate “per alzata di mano”, “per alzata e seduta”, “per divisione”. Si parla invece di scrutinio segreto quando il voto viene effettuato con la deposizione in apposite urne di una pallina bianca o di una pallina nera, secondo che si voglia dare un voto positivo o negativo. L'adozione del voto segreto non esclude, per principio, che prima dell'inizio delle votazioni un parlamentare possa valersi della dichiarazione di voto. Secondo i nuovi regolamenti della Camera, le votazioni possono essere effettuate con un particolare procedimento elettronico, con o senza la registrazione dei nomi dei votanti. Tale sistema permette di identificare i cosiddetti “pianisti” ovvero i deputati che abusivamente votano nelle veci dei colleghi assenti alla votazione. § Lo scrutinio di lista è un particolare sistema elettorale che consente a un elettore di votare per più candidati.