Lessico

sf. [sec. XIII; dal latino sententía, da sentīre, percepire, giudicare].

1) Lett., parere, opinione, giudizio su un dato oggetto: esprimere, formulare una sentenza; essere di diversa sentenza.

2) Espressione concreta di un pensiero; tesi, specialmente formulata in forma sintetica e incisiva: le sentenze del Guicciardini. Per estensione, breve frase che esprime un principio o una verità; massima, adagio, specialmente di carattere morale: i vecchi amano parlare per sentenze; un'acuta, una saggia sentenza.

3) Decisione, giudizio espresso da persona competente o comunque autorevole in merito a una controversia, in relazione a un comportamento già avvenuto o ancora da assumere e sim.: le sentenze dell'oracolo; questa è la sentenza degli esperti; qual è la tua sentenza in proposito?; sputare sentenze, formulare per abitudine giudizi per lo più avventati e inopportuni. In particolare: A) in senso generale, giudizio espresso in materia filosofica o teologica da dottori medievali; in senso stretto la definizione autentica del significato delle Sacre Scritture. Più sentenze assieme raccolte formavano il contenuto delle Summae. Famosa fu nel Medioevo la raccolta di Pier Lombardo: Libri quattuor Sententiarum. B) Il più importante dei provvedimenti emessi dal giudice.

Diritto: generalità

Ogni organo giudicante, che faccia o meno parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, emana dei provvedimenti che possono avere varie forme, quali: la sentenza, l'ordinanza e il decreto. La sentenza può essere civile, se proviene da un organo della magistratura civile, penale, se proviene da un organo della magistratura penale, amministrativa, se proviene da un organo di giustizia amministrativa quali i Tribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, ecc. Anche la Corte Costituzionale emana delle sentenze nell'ambito della propria particolare competenza. Il concetto di sentenza suscita quindi differenti e particolari problemi secondo l'organo giurisdizionale da cui è emanata e il suo contenuto. Si parla infatti di sentenza dichiarativa e sentenza costitutiva secondo che essa si limiti a “dichiarare” l'esistenza di un diritto preesistente alla sentenza stessa, oppure venga a modificare col suo contenuto un rapporto giuridico, costituendo nuovi diritti e rapporti. Nel campo penale poi, in particolare, ma anche in quello civile e amministrativo, si parla di sentenza di condanna quando il suo contenuto impone un comportamento al soggetto “condannato”. In ordine alle sentenze della Corte Costituzionale, si profila il concetto di sentenza interpretativa circa il valore che tale sentenza può avere d'“interpretazione” della legge. Fra tutti questi vari aspetti, però, che può assumere tale importantissimo provvedimento del giudice, è possibile trovare un minimo comune denominatore nell'art. 111 della Costituzione. La sentenza, cioè, può avere i più vari contenuti, assumere le più differenti forme secondo l'organo da cui proviene, ma deve essere sempre motivata. La motivazione è dunque condizione di validità per ogni sentenza. La sentenza è pronunciata “in nome del popolo italiano” (art. 101 della Costituzione, in base al quale “la giustizia è amministrata in nome del popolo”).

Diritto: procedura penale

Nel processo penale, la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento. Conclusa la discussione, il giudice redige e firma il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi su cui la sentenza è fondata. Se non è possibile procedere alla redazione immediata, vi si provvede non oltre il quindicesimogiorno dalla pronuncia, oppure, se la stesura della motivazione è particolarmente complessa, entro il novantesimo giorno dalla pronuncia. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio giudicante mediante lettura del dispositivo. La sentenza penale può essere di proscioglimento o di condanna e in ogni caso deve contenere: l'intestazione “in nome del popolo italiano” e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; le generalità dell'imputato e delle altre parti private; l'imputazione; l'indicazione delle conclusioni delle parti; una concisa esposizione dei motivi della decisione; il dispositivo; la data e la firma del giudice. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le sentenze penali sono esecutive quando sono divenute irrevocabili e cioè quando contro di esse non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. La sentenza civile deve invece contenere, oltre all'intestazione in nome del popolo italiano: l'indicazione del giudice da cui viene emessa e delle parti e loro difensori, le conclusioni del Pubblico Ministero e delle parti, l'esposizione concisa di come si è svolto il processo, le motivazioni della decisione in fatto e in diritto e il dispositivo. Essa deve essere datata e firmata dal giudice. Successivamente è resa pubblica con deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Al momento della decisione della causa viene scritto e sottoscritto solo il dispositivo sul quale è avvenuta la votazione. La motivazione viene di regola stesa successivamente dal giudice relatore a meno che il presidente non ritenga di stenderla egli stesso o di affidarla ad altro giudice. Non si può dare della sentenza una definizione in base al suo contenuto e, particolarmente in campo civile, non si può neppure affermare che la sentenza è l'atto conclusivo del procedimento. Il giudice, infatti, può emettere delle sentenze anche “durante” il procedimento (per esempio quando vengono definite questioni di giurisdizione o di competenza, o questioni pregiudiziali attinenti al processo o preliminari di merito). Quando poi il giudice decide ed emana la sentenza, questa non è immediatamente immodificabile. L'ordinamento giuridico consente infatti, attraverso l'uso dei mezzi d'impugnazione, che la sentenza sia riveduta e che si arrivi talora, dopo il procedimento davanti ad altro giudice, a una decisione del tutto diversa. Ma quando i mezzi d'impugnazione sono stati del tutto esauriti, la sentenza diviene definitiva ed esplica completamente i suoi effetti. Si dice allora che la sentenza “passa in giudicato” e quanto in essa è contenuto diviene “cosa giudicata”. “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. La sentenza dunque esplica i suoi effetti non solo all'interno del processo, ma anche al di fuori di esso e solo rimedi di natura eccezionale potranno in futuro modificarla. L'autorità della cosa giudicata è bene espressa dalla tradizionale frase dei giuristi latini: res iudicata pro veritate habetur. Quando la sentenza passa in giudicato, diviene esecutiva benché possa esplicare taluni effetti anche la sentenza non ancora esecutiva. Il nuovo testo dell'art. 282 del Codice di Procedura Civile introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, dispone, sovvertendo la regola previgente, che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Il giudice di appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione quando ricorrono gravi motivi, sospende l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata.

Diritto: sentenza consolare

Quella emessa da un organo amministrativo dello Stato in territorio straniero, impersonato dal console in forza delle sue specifiche funzioni giurisdizionali. Le convenzioni consolari stabiliscono infatti, generalmente, l'esclusiva competenza del console a giudicare le questioni insorte tra il capitano, gli ufficiali e i marinai delle navi mercantili della sua nazione e principalmente delle controversie relative al salario e all'adempimento degli impegni reciproci. La sentenza emessa dal console è produttiva di effetti giuridici anche nell'ordinamento dello Stato in cui egli è accreditato, purché i requisiti richiesti siano accertati dalla sentenza di deliberazione dell'autorità giudiziaria, che di tale sentenza si vuole avvalere. § Per il diritto romano, vedi processo.

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