sottrazióne

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sf. [sec. XIII; da sottrarre].

1) Atto ed effetto del sottrarre, del portare via con frode, per lo più come figura di reato in diritto penale: la sottrazione di atti concernenti la sicurezza dello Stato; la sottrazione di beni ereditari; la sottrazione delle scritture contabili e dei beni del fallimento da parte del fallito; la sottrazione di cadavere, di corrispondenza, di cose comuni o sottoposte a pignoramento o a sequestro; la sottrazione di minorenne e di incapace; la sottrazione di titoli di credito al portatore.

2) Operazione (simbolo -, detto segno meno) per cui dati due numeri a e b in un certo ordine si trova quel numero c che addizionatoal secondo dà il primo; cioè a-b=c; è quindi l'operazione inversa dell'addizione. Il risultato della sottrazione è detto differenza, il primo numero è il minuendo, il secondo il sottraendo. Nell'insieme dei numeri assoluti la sottrazione è possibile solo se a≥b; nell'insieme dei numeri relativi è sempre possibile. La sottrazione gode della proprietà invariantiva per la quale la differenza di due numeri non cambia se a entrambi si aggiungono o si tolgono numeri uguali, cioè:

Più in generale, in algebra, la sottrazione è definita come operazione inversa dell'operazione di addizione (simbolo +) nel caso ordinario in cui gode della proprietà commutativa: allora se, dati comunque a e b, esiste un x tale che: a+x=b, si scrive x=b-a.

3) Procedimento della logica formale secondo cui “il residuo è uguale al tutto, salvo la parte che gli è tolta”. L'analizzò a fondo A. Rosmini nella sua Logica (1853).

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