suffràgio

Indice

Lessico

sm. [dal latino suffragíum, da suffragāri, suffragare].

1) Voto deliberativo o elettivo che si dà in un'assemblea; in particolare: suffragio elettorale, quello con il quale i cittadini partecipano direttamente alla vita pubblica.

2) Per estensione, aiuto, favore, approvazione: il suffragio della stampa, della critica.

3) In diritto canonico, suffragio dell'anima, la preghiera per i defunti, testificata da tutta l'antichità cristiana e assunta ad atto pubblico o ufficiale nel sec. II. Dei defunti si comincia a fare memoria nel Canone della Messa e le Costituzioni Apostoliche del sec. IV parlano della riunione presso le tombe dei defunti al canto dei salmi, con la lettura di passi della Scrittura. Sant'Agostino fa menzione della Messa celebrata presso il sepolcro e ancor oggi la Messa è parte sostanziale della liturgia funebre. Si ricordano i morti in ogni Messa, ma in particolare si prega per essi nei giorni esequiali (3º, 7º, 30º dalla morte).

Diritto

Il suffragio può essere universale, quando si ammettono all'esercizio del voto tutti i cittadini. In Italia il suffragio universale è stato introdotto nel 1912 con il governo Giolitti, ancora limitato ai cittadini maschi, ed è stato esteso alle donne nel 1946. Prima del 1912, oltre al sesso e all'età, veniva richiesto, per l'esercizio del voto, l'alfabetismo e il pagamento di una tassa annua per censo: tale suffragio veniva denominato censitario. Il suffragio può anche essere diretto, quando dà luogo immediatamente all'elezione di determinati organi; indiretto, quando attraverso di esso si elegge un gruppo più ristretto di elettori, che a loro volta eleggono gli organi in questione.

Diritto romano

Il diritto del cittadino a esprimere il proprio voto nei comizi. In origine godevano di tale diritto solo i cittadini optimo iure, cioè coloro che rispondevano a ristretti criteri di origine e di censo; più tardi il diritto venne riconosciuto anche alla plebe con la restrizione a quanti di essa possedessero beni immobili e solo per i comizi centuriati e tributi; quando finalmente plebisciti e comizi furono equiparati avvenne anche la parificazione del diritto di suffragio per i due ordini. Con l'estensione della cittadinanza romana a tutti gli Italici, questi ebbero riconosciuto ipso iure anche il diritto di suffragium.

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