Lessico

sm. e f. [sec. XIV; da testimoni, pl. di testimonio].

1) Chi è a diretta conoscenza di un fatto, avendovi assistito personalmente, e può quindi renderne conto in versione attendibile: testimone oculare, che ha visto il fatto; testimone auricolare, che ha sentito; fig.: chiamare Dio a testimone di qualche cosa, per ribadire la verità di quanto si asserisce. In particolare, chi è chiamato a esporre quanto è a sua conoscenza davanti alla magistratura: addurre dei testimoni;testimone a carico, a discarico, chi in un processo rende testimonianza a sfavore o a favore dell'accusato.

2) Chi assiste alla formulazione e sottoscrive un atto pubblico, specialmente notarile, per attestarne la validità: testimone di nozze.

3) Per estensione, garante di verità; chi dà indizi concreti, prove palesi di una realtà; fig., anche di cose: monumenti testimoni di antiche civiltà.

4) Nell'atletica leggera, il bastone dei cambi nelle corse a staffetta.

5) Nei sondaggi minerari per carotaggio, lo stesso che carota.

6) In topografia, segno infisso su una roccia o su un blocco di calcestruzzo costituito da un contrassegno di acciaio, ghisa, porcellana o vetro, utilizzato per materializzare un punto delle reti trigonometriche, di livellazione, magnetiche, gravitazionali, topografiche, idrografiche o catastali. Può essere sostituito da una croce scolpita su roccia. Inoltre il testimone può indicare anche punti particolari del terreno, come allineamenti, intersezioni di linee di confine tra proprietà fondiarie, prese di condotte sotterranee ecc.

7) In geomorfologia, o rilievo testimone.

Diritto romano

Soggetti che di solito assistono, ma che possono avere soltanto conoscenza diretta o indiretta di un fatto concernente un negozio giuridico del quale non sono parte. Nel processo per legis actiones, poiché attore e convenuto, compiendo la litis contestatio, chiamano i presenti a testimoni delle dichiarazioni già fatte o a ricordarsele bene per riferirne davanti al giudice privato, nella seconda fase del giudizio, la loro presenza è richiesta per la validità dell'atto. Nel processo per formulas, la formula posta per iscritto è documento probatorio che evita di far eccessivo affidamento sulla memoria dei testimoni; egualmente si dica per la presenza dei 5 testimoni e del libripens, quando veniva posta in essere la mancipatio (anche per il compimento del testamentum per aes et libram); dei dieci testimoni e del flamen Dialis per il compimento della confarreatio; del popolo nei comizi curiati o dell'esercito schierato nel testamento calatis comitiis e in procinctu. Nella legislazione del principato viene posto l'obbligo di sottoscrivere e far sottoscrivere con sigillo dai testimoni le tavolette cerate contenenti il testamento. Costituisce invece prova dell'avvenuto divorzio l'uso d'inviare un documento con i sigilli di sette testimoni.

Diritto processuale

Nel corso del processo le parti possono indicare dei testimoni a sostegno della propria tesi. Nel processo civile la prova per testimone deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti sui quali interrogare ciascuna di esse. Se il testimone rifiuta di giurare o di deporre o se vi è fondato sospetto che non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al Pubblico Ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. Sono poi previsti alcuni casi d'incapacità a testimoniare che riguardano le persone aventi nella causa un interesse. Nel luglio 1974 una prescrizione della Corte Costituzionale ha abolito il divieto a testimoniare per alcune categorie di persone legate tra loro da vincoli di parentela o di affinità, tranne per cause riguardanti questioni di Stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia. Una pronuncia della Corte Costituzionale del 1975 ha sottratto al disposto del Codice di Procedura Civile i minori di anni 14, i quali possono testimoniare anche nei processi civili con facoltà al giudice di valutare la loro deposizione. Ciascun testimone viene esaminato separatamente; il giudice lo avverte dell'obbligo di dire null'altro che la verità e gli rammenta le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. Il testimone regolarmente citato che non è comparso per legittimo impedimento può essere esaminato nel luogo in cui si trova, anche mediante delegazione o richiesta; se non è comparso senza giustificare la propria assenza, il giudice può ordinare l'accompagnamento coatto del testimone stesso. L'esame dei testimoni, oltre che nella fase istruttoria, può avvenire nel corso del dibattimento. Per quanto riguarda il processo penale, il testimone non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici che siano idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale. Ogni persona ha la capacità di testimoniare. Le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di ubriachezza e le persone sottoposte a misure di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata non possono testimoniare. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre così come non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione gli avvocati, i medici, i ministri di confessioni religiose ecc. Il giudice non può obbligare in qualità di testimone gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate. Altre disposizioni del Codice di Procedura Penale regolano il segreto di ufficio e il segreto di Stato opponibili in caso di testimonianza.

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