Lessico

sm. [sec. XIV; da trattare].

1) Modo di trattare o di essere trattato; maniera di agire, di comportarsi nei confronti di una persona: usare a qualcuno un buon trattamento. In particolare, il modo con cui, negli alberghi, ristoranti e simili, sono organizzati i servizi per soddisfare le richieste dei clienti: trattamento familiare; trattamento di lusso. Per estensione, l'insieme delle condizioni praticate a un lavoratore, specialmente con riferimento allo stipendio: il trattamento dei ferrovieri, degli statali.

2) Il sottoporre una sostanza, un oggetto a det. procedimenti in vista di certi risultati; il complesso dei mezzi usati a tale scopo. In particolare, in medicina, generalmente, azione o complesso di azioni, di prescrizioni o di interventi (cruenti, farmacologici, igienici, dietetici ecc.) destinati per lo più a curare un'infermità, una malattia, un trauma: trattamento chirurgico; trattamento medico; trattamento postoperatorio, trattamento manuale ecc.

3) In informatica, si parla di trattamento dei dati nel senso di elaborazione allo scopo di trarne risultati significativi per quanto riguarda la quantità di informazione.

4) Anticamente, negoziazione, trattato; trattazione, discorso, esame.

5) In cinematografia, come traduzione dell'inglese treatment, fase dell'elaborazione di un soggetto precedente la sceneggiatura vera e propria.

Metallurgia

Trattamento preliminare, il complesso delle operazioni che vengono effettuate, nelle varie metallurgie, allo scopo di arricchire il minerale da cui vengono estratti i metalli; trattamento termico, operazione che si effettua sulle leghe metalliche mediante riscaldamento a opportuna temperatura, mantenimento a tale temperatura per un determinato tempo e raffreddamento con modalità adeguate al tipo di trattamento che si intende effettuare. Gli scopi dei trattamenti termici sono molteplici e sono legati alle modificazioni della struttura dei grani cristallini della lega e alle caratteristiche meccaniche e chimico-fisiche proprie delle varie strutture. I principali trattamenti termici sono la ricottura, la normalizzazione, la tempra, il rinvenimento, la distensione, la stabilizzazione ecc.; trattamento termochimico, particolare tipo di trattamento termico durante il quale, per effetto dell'ambiente in cui viene operato, si ottiene un arricchimento superficiale, per fenomeni di diffusione allo stato solido, di uno o più elementi chimici. Lo scopo dei trattamenti termochimici è quello di conferire alla superficie della lega metallica opportune caratteristiche meccaniche o di resistenza alla corrosione, che la rendono adatta a particolari applicazioni. I principali trattamenti termochimici sono la nitrurazione, la cementazione, la calorizzazione ecc.; trattamento di Sandberg, trattamento termico di un acciaio al carbonio eseguito per ottenere una struttura sorbitica; consiste nel raffreddare l'acciaio attraverso l'intervallo di trasformazione a una velocità sufficientemente rapida e nell'interporre il raffreddamento in modo che il calore residuo possa costituire un rinvenimento per la struttura ottenuta. Trattamento al legno verde, trattamento di riduzione degli ossidi di rame contenuti in un bagno metallico di rame ossidato per l'affinazione; consiste nell'immergere nel bagno metallico un ramo di legno verde, la cui combustione provoca la riduzione dell'ossido.

Diritto internazionale

Clausola del trattamento nazionale, la clausola con cui uno Stato s'impegna a offrire agli stranieri, siano essi persone fisiche o giuridiche (specie società commerciali), lo stesso trattamento giuridico dei cittadini. Trattamento dello straniero, in linea generale lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità, purché cioè lo Stato dello straniero pratichi la reciprocità.

Diritto amministrativo e diritto del lavoro

Complesso dei diritti spettanti a una determinata categoria di lavoratori: trattamento economico, quello attinente alla retribuzione oraria o mensile; trattamento normativo, quello attinente alle ferie, alle festività, all'anzianità, ai diritti spettanti in caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio; trattamento di quiescenza, quello attinente alla pensione dei dipendenti statali.

Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

Previsto a favore del prestatore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il trattamento si calcola per ciascun anno di servizio su una determinata quota della retribuzione, che viene poi assoggettata a rivalutazione in percentuale all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La legge delega 17 maggio 1999, n. 144, ha previsto la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto al fine di sviluppare le forme pensionistiche integrative, meglio note come Fondi Pensione. In attuazione della delega il Governo ha approvato il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 299, che, introducendo la possibilità di cartolarizzare il trattamento di fine rapporto, cerca di potenziare la previdenza complementare privata tramite l'incremento delle risorse a essa attribuite, anche per far fronte alla riduzione delle prestazioni pensionistiche pubbliche dovuta alle relative riforme. La cartolarizzazione del TFR dà luogo a un procedimento complesso con il quale il debito a carico del datore di lavoro, rappresentato dal trattamento di fine rapporto, viene trasformato in titoli. I titoli vengono quindi assegnati al fondo pensione cui aderiscono i dipendenti della società datrice di lavoro. Il legislatore ha però previsto che l'esercizio di tale opportunità sia riservato a particolari categorie di soggetti, con determinati limiti e solo per un periodo di tempo stabilito e che il consenso del lavoratore sia espresso in forma scritta e specifica. Sono poi stati fissati alcuni incentivi di natura tributaria per favorire il ricorso alla cartolarizzazione, legati sia ai costi fiscali dell'operazione, sia al livello di imposizione sul reddito dell'impresa che effettua la trasformazione, ma anche evitando che l'attribuzione del TFR al fondo pensione costituisca una fattispecie imponibile per i lavoratori dipendenti. A seguito della riforma introdotta con la legge delega sulle pensioni, L. n.243 del 2004, i lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2007 possono decidere se destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche complementari (forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria) oppure mantenerlo presso il datore di lavoro. Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta scade il 30 giugno 2007 mentre per i lavoratori assunti successivamente il termine scade dopo sei mesi dall'assunzione. Se entro questi termini il lavoratore non comunica la propria scelta scatta il cosiddetto meccanismo di silenzio-assenso e il TFR verrà automaticamente destinato ai fondi pensioni.

Quiz

Mettiti alla prova!

Testa la tua conoscenza e quella dei tuoi amici.

Fai il quiz ora