Lessico

agg. [sec. XVII; dal latino tributaríus].

1) Nella Roma antica, soggetto al pagamento di un tributo: popolo, territorio tributario.

2) Che concerne i tributi, le imposte: sistema tributario; riforma tributaria, del fisco; polizia tributaria (o solo tributaria come sf.).

3) In geografia, di corso d'acqua che si riversa in un altro o in un lago (quindi sinonimo di affluente o di immissario).

Diritto

Il diritto tributario è il ramo di diritto amministrativo e, più specificamente, finanziario che espone i principi e le norme relative alla imposizione e alla riscossione dei tributi (imposte, tasse e contributi) e studia i rapporti giuridici che ne derivano tra enti pubblici e cittadini. Il diritto tributario italiano è ispirato a tre principi costituzionali fondamentali: per il principio di legalità, nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge; per il principio di universalità, tutti senza eccezione sono tenuti a pagare i tributi; per il principio di progressività, infine, i più abbienti devono pagare una percentuale d'imposta superiore a quella dei meno abbienti. Le fonti del diritto tributario sono costituite soprattutto dalla legge, ma anche dai decreti legge, dai decreti legislativi, dai regolamenti e dalla consuetudine. Il diritto tributario attinge gran parte dei suoi principi al diritto privato delle obbligazioni (il rapporto giuridico d'imposta è un rapporto obbligatorio), al diritto penale (le evasioni più gravi costituiscono reato) e al diritto processuale (le controversie tra Stato e cittadini in materia tributaria seguono regole processuali ben determinate).

Economia: criteri informatori della riforma tributaria

Il problema di una riforma tributaria ha origine nell'agosto 1962, quando s'insediava la Commissione di Studio per la riforma tributaria; nella legge 17 luglio 1967, n. 685, veniva approvato il programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70. Essa conteneva i principi informatori di quello che sarebbe stato, quattro anni più tardi, il contenuto della succitata delega legislativa al governo: infatti, la legge del 1967 conteneva una serie di programmi che dovevano essere attuati nei cinque anni seguenti, in materia di riforma della Pubblica Amministrazione, dell'ordinamento regionale e territoriale, della sicurezza sociale, della finanza pubblica, dell'ordinamento fiscale. Proprio in ordine a questo settore, all'art. 35 della legge, si parla di “riforma del sistema tributario” che avrebbe dovuto essere improntato a maggiore equità, efficienza e funzionalità. Sempre secondo la legge del 1967, una riforma del sistema tributario avrebbe dovuto comportare innanzitutto un riordinamento dell'amministrazione tributaria, una riforma, poi, sia del sistema delle imposte dirette sia di quello delle imposte indirette (quest'ultimo in particolare da armonizzare con le direttive della CEE), nonché una riorganizzazione della finanza locale. All'art. 237 della stessa legge del 1967 venivano poi esposti i criteri fondamentali cui avrebbe dovuto ispirarsi la riforma: innanzitutto, il nuovo sistema avrebbe dovuto assicurare la progressività prescritta dall'art. 53 della Costituzione e in particolare avrebbe dovuto essere “manovrabile” in modo da poter essere adattato, di volta in volta, alle esigenze e alle finalità della politica economica. Ciò comportava, quindi, che esso fosse basato su pochi tributi fondamentali e su tassi relativamente moderati, ma che potessero essere applicati su un'ampia massa imponibile. Infine, il sistema avrebbe dovuto risultare chiaro per il contribuente e a questo scopo si reputava necessario attuare il conglobamento delle imposte, sovrimposte e addizionali in una sola imposta con l'abolizione dei prelievi fiscali non statali e il conglobamento anche dei vari tassi in un'unica aliquota del tributo statale. La legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente “delega legislativa al governo della Repubblica per la riforma tributaria”dava il via all'attuazione della riforma vera e propria, che aboliva una serie di imposte dirette e indirette; le prime sarebbero state conglobate nelle due imposte dirette fondamentali, quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG). L'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA, istituita con decreto n. 633 del 1972) faceva riassorbire in essa le imposte indirette abolite. Una prima serie di decreti delegati era emanata nel 1972. La prima parte della riforma, attuata con questi decreti, entrava in vigore il 1º gennaio 1973. Una seconda serie di decreti delegati veniva poi emanata nel 1973 ed entrava in vigore col 1º gennaio 1974. Con la legge 19 dicembre 1973, n. 823, si agevolava la definizione delle pendenze in materia tributaria (la cosiddetta legge sul condono fiscale). Un successivo decreto 23 dicembre 1974, n. 687, modificava poi la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La legge 2 dicembre 1975, n. 576 (la miniriforma Visentini), introduceva poi il principio del cumulo dei redditi e il sistema dell'autotassazione. In materia di riforma tributaria, la legge 2 dicembre 1975, n. 576, aveva introdotto il principio del cumulo dei redditi fra i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, se il reddito complessivo avesse superato i sette milioni, imponendo a essi in ogni caso l'obbligo di redigere e sottoscrivere un'unica dichiarazione. Queste disposizioni erano impugnate e la Corte Costituzionale emetteva parere avverso contro la legge sul cumulo. Un'ulteriore innovazione era introdotta dall'art. 17 della legge in esame, cioè il sistema dell'autotassazione, al fine di snellire il sistema di riscossione dell'imposta.

Economia: riforma dell'apparato normativo tributario

Nel 1986 venivano riunificate in un testo unico le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle persone giuridiche (IRPEG) e l'imposta locale sui redditi (ILOR). Con il passare degli anni venivano introdotte nuove imposte (tassa sulla salute, ICI ecc.), fino ad arrivare a un punto in cui la frammentarietà delle fonti, unita alla difficoltà di interpretazione e di intelligibilità delle norme fiscali nel loro complesso rendevano improcrastinabile una riforma dell'intero apparato normativo tributario del Paese. Un primo concreto segno in tale senso si aveva nel 1997, con le deleghe conferite al governo dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. In attuazione di tali deleghe erano approvati dal governo i testi di vari decreti legislativi e regolamenti predisposti anche dal Ministero delle Finanze con i quali erano soppressi e riformati parecchi tributi, dalle imposte sui redditi all'IVA, dalle imposte indirette alla finanza locale. Tra gli interventi più importanti sono da segnalare l'istituzione di una nuova imposta, l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a opera del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e la contestuale abolizione, tra l'altro, dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e della cosiddetta “tassa sulla salute”. Con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, veniva invece riordinata la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (le cosiddette ONLUS), cioè le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività in particolari settori individuati dalla legge, quali per esempio l'assistenza sociale e sanitaria, la beneficenza, l'istruzione, lo sport dilettantistico o la tutela dei diritti civili. Tali organizzazioni beneficiano di un trattamento specifico sotto il profilo tributario e fiscale, con agevolazioni e semplificazioni giustificate dalla loro particolare natura. Tutto l'insieme degli interventi operati in attuazione delle deleghe legislative sopra esaminate, e qui riassunti solo in minima parte, è anche noto come “riforma Visco” dal nome del ministro delle Finanze in carica al momento. Notevoli erano anche gli interventi di semplificazione degli adempimenti collegati alla normativa fiscale: dalle dichiarazioni dei redditi ai modelli unificati per il versamento delle imposte, alla possibilità di compensazione offerta ai contribuenti anche per tributi di natura differente uno dall'altro. Ma nonostante tutto questo, anche tra gli addetti ai lavori si sostiene che l'intero apparato normativo fiscale sia ancora troppo articolato e frammentato in una molteplicità di provvedimenti che rendono l'individuazione precisa della norma applicabile alla fattispecie concreta difficile per un operatore del settore, e quasi impossibile per un qualsiasi cittadino contribuente. Si è perciò reso indispensabile e non più differibile provvedere all'emanazione di testi unici, cioè raccolte di norme, già contenute in fonti normative diverse, in un unico testo legislativo. I lavori a tale fine sono cominciati nel 1999, in attuazione di quanto previsto dalla legge 8 marzo 1999, n. 50 (la cosiddetta legge Bassanini-quater) e dalla legge 13 maggio 1999, n. 133, e, in prima battuta, è stata avviata la redazione delle bozze in materia di IVA e reddito di impresa. Per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi è stato affidato a esperti linguisti il compito di riscrivere le istruzioni per la compilazione delle stesse; tale adempimento ha avuto come effetto l'aumento del numero di pagine delle istruzioni, ma tale incremento dovrebbe essere compensato da una migliore intelligibilità e comprensibilità da parte di un più elevato numero di soggetti che non siano esclusivamente degli addetti ai lavori. La citata legge 13 maggio 1999, n. 133, ha conferito al governo la delega a emanare uno o più decreti legislativi che abbiano come oggetto il finanziamento delle Regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali e che prevedano, tra l'altro, l'abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, a esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; un aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina; l'istituzione di una compartecipazione delle regioni alla ripartizione del gettito dell'IVA; una revisione organica del trattamento e del regime fiscale dei contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati a enti o casse e l'estensione, anche alle regioni, della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i Comuni. In attuazione della delega, il governo ha approvato il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (sul cosiddetto “federalismo fiscale”).

Scienze giuridiche: organi di giurisdizione

Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha revisionato l'intero sistema degli organi di giurisdizione tributaria riordinandolo in Commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, e in Commissioni regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. I componenti delle Commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione per non oltre 9 anni; essi sono nominati con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Prestano giuramento prima dell'immissione nelle loro funzioni. I giudici delle Commissioni tributarie provinciali sono nominati tra: a) i magistrati in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; b) i dipendenti pubblici civili; c) gli ufficiali della Guardia di Finanza; d) ragionieri e periti commerciali; e) revisori ufficiali dei conti; f) gli insegnanti di materie giuridiche, economiche o tecnico-ragioneristiche; g) gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori in agraria, degli agronomi e dei periti agrari. I giudici delle Commissioni tributarie regionali sono nominati tra i soggetti elencati nella categoria a); i docenti di ruolo universitari o delle scuole di 2º grado e i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragioneristiche; i dipendenti pubblici civili in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollente; gli ufficiali superiori o generali della Guardia di Finanza; i notai, gli avvocati e i procuratori o dottori commercialisti; i soggetti elencati nella categoria f). Il Consiglio di presidenza della giustizia è stato istituito dallo stesso decreto legislativo e ha sede in Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Esso dura in carica 4 anni ed è composto da 15 membri eletti tra i giudici tributari ed elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. Le principali attribuzioni del Consiglio sono: la delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle Commissioni; la fissazione dei criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni divise in sezioni. La legge delega 30 dicembre 1991, n. 413, ha predisposto i principi della riforma del contenzioso tributario che sono stati attuati dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entrato in vigore il 15 gennaio 1993. I giudici applicano le norme di tale decreto legislativo e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di Procedura Civile. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni le controversie concernenti: le imposte sui redditi, l'IVA (salvo eccezioni); l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; l'imposta di registro; l'imposta sulle successioni e le donazioni; l'imposta ipotecaria e catastale; l'imposta sulle assicurazioni; il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; i tributi comunali e locali; le sovraimposte e le imposte addizionali nonché le sanzioni amministrative, gli interessi e altri accessori nelle materie elencate; alcune controversie in materia catastale. Le Commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari. L'art. 8 del decreto n. 546 dispone che non sono applicabili le sanzioninon penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce. Il processo tributario è allo stesso tempo un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo e un giudizio di cognizione del rapporto tributario. Il ricorso, come già nel sistema precedente, viene introdotto attraverso il deposito o la spedizione di una sua copia alla Commissione adita. Il ricorso di primo grado deve essere introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato o, per l'impugnazione in appello davanti la Commissione tributaria regionale, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione. In seguito alla cassazione della sentenza è previsto un procedimento di rinvio avanti la Commissione tributaria designata dalla Corte di Cassazione. Per quanto riguarda l'esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie, il tributo deve essere pagato: a) per i 2/3, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare della sentenza della Commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i 2/3, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione tributaria regionale.

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