uti possidetis

nel diritto romano, espressione che designa l'interdetto concesso dal pretore a difesa del possessore attuale di un bene immobile, nell'ipotesi di molestie o turbative già verificate o anche soltanto temute. Il nome viene dalle parole iniziali della relativa clausola contenuta nelle Institutiones di Gaio: uti nunc possidetis, quominus ita possideatis, vim fieri veto, ordino che non si faccia violenza per impedirvi di possedere così come ora possedete.

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