Il consenso informato

L'articolo 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può costringere un degente a subire un qualsiasi trattamento sanitario senza il suo consenso, eccezione fatta per quelli definiti per legge (i Trattamenti Sanitari Obbligatori, come le vaccinazioni che, oltre a riguardare la salute della singola persona, coinvolgono anche quella della comunità, o il ricovero "coatto" di pazienti in stato di agitazione psichica che possono essere pericolosi per sé e per gli altri ).

I trattamenti che non implicano rischi per la persona (iniezioni, prelievi, medicazioni, radiografie semplici ecc.) godono invece della regola del "consenso implicito", cioè il fatto stesso di sottoporvisi ne implica tacitamente il consenso. Al contrario, esami invasivi, o che implicano rischi per la persona, e interventi chirurgici necessitano di un'autorizzazione scritta da parte del malato, o del genitore, in caso si tratti di minore. Se medico e parenti si trovano in disaccordo sulla necessità di praticare un trattamento, il primo può ricorrere al giudice tutelare che, sentite entrambe le parti, delibera in merito.

Grazie alla norma del consenso informato si ha il diritto a essere messi al corrente del perché sia necessario sottoporsi ad esami, terapie o interventi chirurgici, a essere informati sul rapporto rischi-benefici, a conoscere il nome dei farmaci che devono essere assunti e la loro azione e a rifiutare quanto proposto. In caso di pericolo imminente di vita, però, è solo il medico a decidere come procedere, senza bisogno di richiedere il consenso.