I contratti della pubblica amministrazione

Sono contratti di diritto privato o amministrativo stipulati dalla pubblica amministrazione per fini di pubblico interesse. La pubblica amministrazione, oltre ad agire nelle forme del diritto pubblico, talvolta stipula contratti di diritto civile ponendosi sullo stesso piano di tutti gli altri consociati. I contratti della pubblica amministrazione si distinguono in attivi, quando importano un'entrata per lo Stato, e passivi, quando comportano una spesa. Altra importante distinzione nel loro ambito è quella tra contratti di diritto privato, quali locazione, compravendita, fideiussione, mutuo, la cui disciplina non si discosta da quella prevista dal codice civile, tranne che per quanto riguarda le forme della loro conclusione (atto formale, pubblico incanto ecc.); e contratti amministrativi, quali l'appalto di lavori pubblici e il contratto di pubblica fornitura, disciplinati dal diritto pubblico in modo difforme dagli analoghi contratti stipulati dai privati. La formazione dei negozi della pubblica amministrazione, siano essi contratti di diritto privato o contratti amministrativi, richiede un vero e proprio procedimento amministrativo che si svolge nelle seguenti fasi: deliberazione a contrarre; scelta del contraente; stipulazione; approvazione.

1. Deliberazione a contrarre. La legge sulla contabilità di Stato dispone che tutti i contratti della pubblica amministrazione siano preceduti dalla deliberazione a contrarre da parte degli organi competenti di ogni singola amministrazione. La delibera, oltre a manifestare la volontà dell'ente di contrattare, predetermina il contenuto del contratto e le modalità che verranno seguite nella scelta del contraente; non contiene invece l'indicazione del prezzo, potendo fissarne solo il limite minimo nel caso di contratto attivo o il massimo se passivo. La delibera ha inoltre la funzione di legittimare l'organo rappresentante dell'ente a stipulare il contratto. Il progetto di contratto è per lo più un atto unilaterale della pubblica amministrazione e consiste in uno schema di contratto tipo alla cui predisposizione il privato non partecipa. Secondo la legge esso deve contenere la precisa descrizione della prestazione che si richiede al futuro contraente, le condizioni alle quali la pubblica amministrazione è disposta a contrarre, la descrizione di lavori, opere o forniture richieste; deve inoltre essere conforme a quanto disposto nei capitolati d'oneri. I capitolati d'oneri stabiliscono patti e condizioni da applicare ai contratti di una certa categoria (ad es., contratti di appalto di opere pubbliche).

2. Scelta del contraente. La pubblica amministrazione, a differenza dei privati, non può scegliere liberamente il proprio contraente, ma per individuarlo è obbligata a seguire una delle seguenti procedure: pubblico incanto o asta pubblica; licitazione privata; trattativa privata; appalto-concorso pubblico.

3. Stipulazione del contratto. La legge dispone che la stipulazione dei contratti in cui uno dei contraenti sia una pubblica amministrazione deve avvenire sempre per iscritto, in una delle forme seguenti: forma pubblica, cioè a mezzo di notai; forma pubblica-amministrativa (la più seguita) in cui l'atto è ricevuto, anziché dal notaio, da un ufficiale dell'amministrazione stessa, chiamato ufficiale rogante; scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti. La stipulazione è sempre necessaria, se il contratto è stato concluso a trattativa privata; non è invece indispensabile quando vi sia un verbale di aggiudicazione intervenuto in seguito ad asta pubblica o a licitazione privata.

4. Approvazione del contratto. In seguito alla stipulazione o, quando sufficiente, all'aggiudicazione, il contratto è perfetto, tuttavia non può essere eseguito fino a quando non interviene l'approvazione da parte dell'autorità competente. Il decreto di approvazione dei contratti in cui una delle due parti è lo Stato deve poi essere controllato dalla Ragioneria e, se supera un certo importo, necessita della registrazione della Corte dei conti.