Il procedimento amministrativo

È la sequenza di atti amministrativi preordinati all'emanazione di un atto finale della pubblica amministrazione.

1. Fasi del procedimento. Tradizionalmente il procedimento amministrativo è ripartito in 4 principali fasi: iniziativa, istruttoria, costitutiva, integrativa dell'efficacia.

a) La fase dell'iniziativa. Se l'iniziativa del procedimento deve promanare dal privato esso inizia su domanda di parte. Se il procedimento inizia invece d'ufficio può essere attivato su iniziativa di un organo diverso da quello competente all'emanazione dell'atto finale o su istanza della medesima autorità competente a emanare l'atto: in questo caso l'atto propulsivo coincide con il primo atto del procedimento.

b) La fase istruttoria. Prima di deliberare l'atto e deciderne il contenuto l'autorità competente alla sua emanazione deve acquisire ed elaborare i dati necessari quali, ad es., le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione, chiedendo anche, se occorre, pareri ad altri organi. In tale fase la pubblica amministrazione gode della più ampia libertà per il compimento degli atti necessari e vige il principio della libera valutazione delle prove.

c) La fase costitutiva. È quella in cui si decide il contenuto dell'atto e si provvede alla sua formazione ed emanazione. Si riscontrano atti quali accordi preliminari (nel caso in cui l'atto debba essere emanato di concerto tra più autorità), deliberazioni preparatorie, designazioni, autorizzazioni, proposte, pareri ecc. Al termine di tale fase l'atto è formato e perfetto, ma manca di efficacia poiché al conferimento di tale definitiva qualità è preordinata l'ultima fase.

d) La fase integrativa dell'efficacia. È distinta in due momenti: quello del controllo dell'atto e quello della comunicazione, stadio finalizzato a comunicare l'atto agli interessati. Se l'atto è recettizio la comunicazione è obbligatoria e in sua mancanza il provvedimento adottato non produce alcun effetto; se non lo è la comunicazione è finalizzata a consentire agli interessati un'eventuale impugnativa, ma anche in sua mancanza produce comunque gli effetti cui è destinato.

2. Le novità legislative. L 241 7/8/1990 A differenza di quanto avveniva prima, oggi le pubbliche amministrazioni devono determinare per ogni tipo di procedimento il termine entro cui deve concludersi e qualora non provvedano a indicarlo deve terminare entro 30 giorni dalla data del suo inizio. Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati. La legge ha inoltre privilegiato l'aspetto della partecipazione del privato al procedimento amministrativo stabilendo i seguenti fondamentali elementi: la pubblica amministrazione è tenuta a comunicare l'inizio del procedimento ai destinatari del provvedimento finale oltre che a tutti coloro che, pur non essendo direttamente interessati all'atto, possano riceverne qualche pregiudizio. Per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa i titolari di interessi giuridicamente rilevanti nei confronti dell'amministrazione pubblica hanno diritto di prendere visione dei documenti amministrativi, tranne quelli coperti da segreto di Stato.