Il Comune

Insieme a Provincia e città metropolitana, il comune è definito dalla Costituzione come ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni cost 114. Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo. La legge art. 3 TUEL gli attribuisce autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché – nell’ambito dello statuto, del regolamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica – di autonomia impositiva e finanziaria.

1. Funzioni. Oltre che di funzioni proprie, il Comune è titolare delle funzioni che gli sono conferite con legge statale o regionale. Competono al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano popolazione e territorio comunali, in primo luogo nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Il Comune svolge anche funzioni amministrative per servizi di competenza statale, quali, ad esempio, i servizi elettorali o quelli di stato civile e anagrafe.

2. Organi del Comune. Sono: il Consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco e il segretario comunale. Il corpo elettorale elegge direttamente sia il sindaco che il Consiglio comunale. Il sistema elettorale varia a seconda che il comune abbia un numero di abitanti inferiore o superiore alle 15 000 unità. Il Consiglio comunale è un organo collegiale, con funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, composto da un numero minimo di 12 membri a un massimo di 60 membri, a seconda dell’entità della popolazione comunale. Il Consiglio si rinnova ogni 5 anni. Le funzioni esecutive sono svolte dalla giunta comunale, composta dal sindaco che la presiede, e dagli assessori, nominati dallo stesso sindaco. Il numero degli assessori è stabilito dallo statuto, entro i limiti fissati dalla legge.

a) Il sindaco del Comune. Viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e dura in carica per un periodo di 5 anni. È un organo individuale che riveste la duplice qualità di capo dell’amministrazione comunale e di ufficiale del governo. Sono compiti del sindaco: rappresentare l’ente; sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali; sovraintendere all’esecuzione degli atti. Ha inoltre competenza in materia di servizi alla persona e alla comunità, di assetto e uso del territorio, e di sviluppo economico. Come ufficiale di governo, e quindi organo dello Stato, il sindaco ha competenza per le seguenti materie: stato civile; igiene pubblica; ordine pubblico; nei Comuni dove non esiste un ufficio di polizia, il sindaco è anche autorità locale di pubblica sicurezza.

3. Circoscrizioni di decentramento comunali. La necessità di assicurare una più diretta partecipazione popolare all’amministrazione comunale ha indotto il legislatore a creare le circoscrizioni comunali. In base al testo Unico degli Enti Locali, i Comuni con più di 100 000 abitanti devono deliberare di ripartire il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, oltre che si esercizio delle funzioni delegate dal comune. Per i comuni con popolazione tra i 30 000 e i 100 000 abitanti, non è stabilito un obbligo ma solamente una facoltà di istituzione delle circoscrizioni di decentramento. Organizzazione e funzioni delle circoscrizione sono disciplinate nello statuto comunale e in un apposito regolamento. Gli organi della circoscrizione rappresentano le esigenze della popolazione nell’ambito dell’unità del Comune.