L'enfitèusi

(cc 959 s) È un diritto reale che attribuisce alla persona, in favore della quale è costituito, lo stesso potere di godimento di un fondo spettante al proprietario. L'enfiteuta ha l'obbligo di pagare al proprietario concedente un canone periodico in denaro o in una quantità fissa di prodotti naturali, e quello di provvedere al miglioramento del fondo. Il diritto di enfitèusi può essere perpetuo o temporaneo (cioè valido per un periodo limitato, in ogni caso non inferiore a 20 anni); nasce per contratto o per testamento. L'enfiteuta può acquisire la proprietà del fondo con l'affrancazione, che diviene efficace mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte il canone annuo. Se il concedente si rifiuta di accogliere la dichiarazione di affrancazione, l'enfiteuta può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che la pronunci. Il diritto dell'enfiteuta si estingue per i motivi seguenti: per non uso protratto per 20 anni; quando è decorso il termine (se l'enfiteusi è temporanea); quando il fondo è perito; per inadempimento dell'enfiteuta dell'obbligo di non deteriorare il fondo o di migliorarlo; quando l'enfiteuta è moroso nel pagamento di almeno due annualità del canone. L'enfiteuta ha diritto a un'indennità per i miglioramenti apportati al fondo oggetto del suo diritto. Se il fondo è gravato da imposte, queste sono a carico dell'enfiteuta.