Il mandato

(cc 1703 s) È il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante). È un mandato generale se riguarda tutti gli affari del mandante, speciale se riguarda un unico atto giuridico. Il contratto di mandato può essere stipulato anche verbalmente: è necessaria la forma scritta solo se ha a oggetto l'acquisto di beni immobili. Il contratto cessa con la morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. Il mandante può revocare il mandato, tuttavia se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato gratuito o stipulato a tempo indeterminato è sempre irrevocabile da entrambe le parti. È irrevocabile da parte del mandante il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca. Il mandatario da parte sua può rinunciare al mandato ma, qualora non sussista giusta causa, deve risarcire i danni al mandante cc 1727.

1. Mandato con e senza rappresentanza. Il mandato può essere congiunto al potere di rappresentanza, nel qual caso il mandatario-rappresentante agisce in nome del mandante-rappresentato, e gli effetti giuridici degli atti compiuti ricadono direttamente su quest'ultimo. Se il mandato è stato conferito senza rappresentanza, invece, il mandatario cc 1705 agisce in proprio nome, e acquista personalmente i diritti e gli obblighi nascenti dai contratti stipulati per conto del mandante, anche se i terzi hanno avuto conoscenza del mandato; in esecuzione del contratto, egli è obbligato a ritrasferire al mandante ciò che ha acquistato e le somme riscosse.

 2. Obblighi del mandante e del mandatario. Il mandante deve naturalmente
rimborsare al mandatario le spese sostenute e fornirgli i mezzi per far fronte alle obbligazioni assunte per suo conto cc 1719. Il mandatario cc 1710 deve eseguire il mandato secondo le regole della correttezza; non può eccedere i limiti fissati nel mandato cc 1711; deve dare senza ritardo comunicazione al mandante dell’esecuzione del mandato cc 1712; deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettere lui tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato cc 1713. Il mandante deve pagare al mandatario il compenso (se il mandato non è a titolo gratuito: il contratto si presume oneroso in assenza di specifiche pattuizioni sul punto cc 1709) e rimborsargli le spese cc 1720. Deve inoltre rimborsare i danni che il mandatario abbia subito a causa dell’incarico.