Il matrimonio

È un negozio giuridico bilaterale, di natura non patrimoniale, fra due persone di sesso diverso. Hanno effetti civili quattro forme di matrimonio: il matrimonio civile, il matrimonio concordatario, il matrimonio dei valdesi, il matrimonio di altri culti.

1. Matrimonio civile. cc 84 s Condizioni richieste sono: la maggiore età, la capacità di agire, la libertà di stato (cioè non essere già sposato o aver sciolto il precedente matrimonio), assenza di vincoli di parentela (divieto di nozze tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti), di affinità, di adozione, assenza di impedimento da delitto (divieto di nozze per chi ha tentato o commesso un omicidio nei confronti del coniuge della persona che vuole sposare). Il matrimonio deve avvenire entro 180 giorni dalle pubblicazioni; si svolge in una sala comunale alla presenza di due testimoni (anche parenti) e di un ufficiale dello stato civile (consigliere comunale o sindaco), che dà lettura cc 143 144 147 degli articoli del codice relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi. Egli raccoglie la dichiarazione di volontà degli sposi, riportata sull'atto di matrimonio, che dev'essere sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile. Il certificato di matrimonio sarà in seguito richiedibile all'ufficio dell'anagrafe del Comune di residenza. Il matrimonio civile può essere non valido per vizi di forma o di consenso o per mancato rispetto delle condizioni previste per essere celebrato.

2. Matrimonio concordatario. Il Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica nel 1929 ha introdotto nel nostro ordinamento un tipo di matrimonio il quale, pur celebrato con rito religioso, è idoneo a produrre, a certe condizioni, effetti sul piano civilistico. Le norme concordatarie sono state sottoposte a revisione con gli accordi del 18.II.1984, che integrano la legge matrimoniale del 1929. Il matrimonio canonico può produrre effetti civili esclusivamente nel caso in cui siano state seguite tutte le formalità richieste dalla legge statale per i matrimoni celebrati secondo il rito civile.

a) La trascrizione. Ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile, subito dopo la celebrazione, il parroco deve dare lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, spiegando agli sposi gli effetti civili del matrimonio appena celebrato; successivamente, sempre a cura del parroco, viene redatto, in doppio originale, l'atto di matrimonio. Il ministro di culto che compie gli atti relativi alla trascrizione riveste a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale. La regolarità dell'atto di matrimonio è subordinata alla sua trasmissione, in originale, agli uffici dello stato civile. Il parroco del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato richiede la trascrizione all'ufficiale dello stato civile trasmettendo l'atto di matrimonio entro 5 giorni dalla celebrazione. La trascrizione è l'atto fondamentale che consente al matrimonio di produrre effetti civili: se manca, il matrimonio concordatario rimane un atto semplicemente religioso e irrilevante per l'ordinamento statale.

Rapporti personali tra i coniugi. cc 143 Con tale termine si intende quell'insieme di diritti e doveri reciproci, di natura non patrimoniale, derivanti dal matrimonio, quali la fedeltà, l'assistenza morale, la collaborazione nell'interesse della famiglia e la coabitazione, nel quadro di una riconosciuta parità giuridica. Tale principio è sancito anche nella Costituzione cost 29. Con la riforma del diritto di famiglia è stata abolita la figura del padre quale capo della famiglia e con essa ogni disparità giuridica tra i coniugi. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo familiare concordato: con quest'ultima espressione si intendono tutte le scelte che determinano il modo in cui dovrà svolgersi la vita familiare (ad es., come dovranno distribuirsi i compiti relativi all'organizzazione del nucleo familiare, in relazione al lavoro domestico e professionale, e quale sarà il tenore economico). In caso di disaccordo sulla determinazione dell'indirizzo familiare o sulla fissazione della residenza, la legge consente ai coniugi di rivolgersi al giudice senza alcuna formalità.

MATRIMONIO CIVILE: CAUSE DI INVALIDITÀ
vizio di forma mancanza della dichiarazione che intendono essere marito e moglie, che deve essere espressa dagli sposi davanti all'ufficiale dello stato civile
impedimenti (senza la richiesta della autorizzazione a superarli) mancanza della maggiore età (gli sposi devono comunque avere 16 anni per ottenere l'autorizzazione); parentela fra zii e nipoti; affinità; mancato rispetto dei 300 giorni fra un matrimonio e l'altro
vizi del consenso matrimonio simulato; matrimonio contratto in seguito a dolo, errore o violenza; matrimonio contratto con un incapace di intendere e di volere