Introduzione

Il libro VI del codice civile disciplina una serie di istituti giuridici per l'esercizio, la garanzia e la difesa dei diritti soggettivi. I diritti di credito sono tutelati mediante il principio della responsabilità patrimoniale del debitore, le cause legittime di prelazione (pegno, ipoteca, privilegi) e le garanzie personali (fideiussione, avallo).

I fatti giuridici, che hanno per oggetto beni immobili e beni mobili registrati, devono essere resi conoscibili ai terzi attraverso un regime di pubblicità (trascrizione). L'esercizio dei diritti soggettivi è sottoposto, nei limiti previsti dalla legge, ai termini di prescrizione e decadenza.