La trascrizione

cc 2643 s È la forma di pubblicità prevista per gli atti di trasferimento, acquisto e modifica del diritto di proprietà e dei diritti di godimento relativi a beni immobili e a beni mobili registrati.

1. Modalità. Viene effettuata a cura del conservatore dei registri immobiliari mediante deposito di apposita nota in duplice esemplare e di copia del titolo presso la conservatoria dei registri immobiliari, allo scopo di rendere opponibile nei confronti dei terzi l'atto trascritto. È la legge stessa a indicare in modo tassativo quali atti vi sono soggetti. La trascrizione può effettuarsi soltanto in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da notaio o accertata in giudizio e l'obbligo incombe al notaio o ad altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto; la trascrizione delle domande giudiziali, sentenze e decreti che vi sono soggetti è compito del cancelliere, analogamente a quella degli atti da lui ricevuti.

2. Termine. La trascrizione dev'essere effettuata nel termine di 30 giorni dalla redazione degli atti o dalla pronunzia dei decreti o dalla pubblicazione delle sentenze presso la conservatoria dei registri immobiliari nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto dell'atto.