Obbligazioni di mezzi e di risultato

Le obbligazioni di fare possono dare luogo ad obbligazioni di mezzi oppure di risultato. Le obbligazioni di mezzi, dette anche di diligenza, consistono nell'impiego diligente dei mezzi a propria disposizione, quali le prestazioni oggetto dei contratti di lavoro e dei contratti d'opera. L'aspettativa del creditore non è data dal conseguimento di un determinato risultato, bensì dall'uso della diligenza da parte del debitore. Le obbligazioni di risultato consistono nel conseguimento di un determinato risultato, quali le prestazioni dell'appaltatore e del vettore.