Obbligazioni naturali

cc 2034 Sono obbligazioni imperfette, in quanto a esse l'ordinamento riconosce soltanto alcuni degli effetti propri delle obbligazioni civili; in particolare non si attribuisce al creditore azione giudiziaria per ottenere l'adempimento coattivo, per cui in caso di inadempimento il debitore non è soggetto a esecuzione forzata, ma è esclusa la ripetizione (cioè la possibilità di ottenere la restituzione) di quanto è stato spontaneamente pagato. I casi di obbligazioni naturali possono essere espressamente indicati dalla legge o essere individuati dal giudice, quando riscontra un adempimento spontaneo di un obbligo morale o sociale. Esempi del primo tipo sono:

-­ l'adempimento spontaneo di un debito di gioco o di una scommessa;

­- il pagamento spontaneo di un debito già scaduto e prescritto.

Esempio del secondo tipo è la prestazione di alimenti a favore di parenti legittimi che non abbiano titolo giuridico per pretenderli.