Il contratto estimatorio

cc 1556 È il contratto in base al quale una parte (detta tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (detta accipiens) e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è tipico di attività commerciali nelle quali il dettagliante (ad es., il titolare di una libreria o di un'edicola di giornali) necessita di una grande varietà di oggetti in vendita, ma non può correre il rischio di pagarli al suo fornitore nel caso che tali oggetti rimangano invenduti.

1. Clausola del conto a deposito. In virtù di questa clausola, il fornitore (tradens) conserva la proprietà delle cose consegnate al dettagliante (accipiens), il quale però può venderle: il fornitore perde la proprietà della cosa consegnata al dettagliante quando questa viene venduta a un terzo, oppure quando il dettagliante ne paga il prezzo, nel termine stabilito; in caso contrario, egli avrà diritto alla riconsegna della cosa e non un semplice diritto di credito nei confronti dell'accipiens. Il fatto che la proprietà delle cose consegnate rimanga al tradens svolge quindi una funzione di garanzia per quest'ultimo, e nel contempo permette all'accipiens di poter mettere in vendita molte cose, pagandone il prezzo al tradens solo in caso di vendita. Si può comunque prevedere una particolare clausola contrattuale per cui le merci depositate dal rivenditore diventano di proprietà di quest'ultimo (clausola del conto assoluto).