Il leasing

È un contratto atipico con il quale un soggetto (concedente) dà a un altro (utilizzatore) il diritto di usare, per un determinato periodo di tempo, dietro il pagamento di un canone periodico, un bene, con la possibilità alla scadenza di acquistarlo. Al leasing (dal verbo inglese to lease, affittare) si applicano le norme sulla locazione.

1. Leasing operativo. Con il contratto di leasing operativo il produttore o distributore di impianti o macchinari li concede in godimento, dietro corrispettivo. Il concedente conserva la proprietà della cosa concessa all'utilizzatore,che ne paga i canoni al concedente, e al termine del contratto deve riconsegnargli la cosa (anche se è frequente la clausola secondo la quale l'utilizzatore, al termine del contratto, ha un'opzione sull'acquisto del bene).

2. Leasing finanziario. Con il leasing finanziario, invece, chi intende utilizzare un certo bene (in genere si tratta di macchinari costosi) lo fa acquistare da un'impresa di leasing, per poi farselo concedere in godimento, secondo lo schema contrattuale già esposto per il leasing operativo. In entrambi i casi, il contratto svolge una funzione di finanziamento, relativa alla possibilità di utilizzare macchinari costosi e soggetti a rapido invecchiamento senza acquistarli, ma solo pagando dei canoni (in genere mensili), comprensivi non solo del valore capitale del bene ma anche del margine di guadagno per il concedente; al termine del contratto, l'utilizzatore ha la possibilità di acquistare il bene, per un prezzo ridotto, ovvero di riconsegnarlo (nel qual caso il concedente potrà nuovamente concederlo in leasing).

3. Garanzia dell'operazione. Il concedente è garantito, durante l'esecuzione del contratto, dal fatto di essere sempre proprietario del bene (che, quindi, non può essere pignorato dai creditori dell'utilizzatore), i cui rischi di perimento gravano tutti sull'utilizzatore. Se il contratto si scioglie a causa del mancato pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore, il concedente potrà riprendersi il bene; quanto ai canoni già pagati, secondo una parte della giurisprudenza sono trattenuti dal concedente, secondo altre sentenze, invece, il concedente deve restituirli, salvo il suo diritto a un equo compenso (come avviene in effetti nel caso della vendita con riserva della proprietà).