L'apertura di credito bancario

cc 1842 s. È un contratto consensuale con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro che questi ha la possibilità di utilizzare mediante più operazioni, come prelevamenti, richieste di accettazione, avallo o fideiussione. Esistono due tipi di apertura di credito: per cassa e per firma. Entrambi possono essere garantiti da pegno o ipoteca, o non garantiti (in bianco).

 

1. Apertura di credito per cassa. La banca mette a disposizione del cliente:

­- una somma che egli può utilizzare una sola volta (apertura semplice); ad es., il cliente riceve € 1.000 dalla banca, può utilizzarli, prelevandoli anche a più riprese, ma non può mai versare denaro, quindi non può ricostituire il suo credito;

­-oppure una somma che egli può prelevare e ripristinare con successivi versamenti, quindi riutilizzando il credito più volte (apertura in conto corrente).

 

2. Apertura di credito per firma. Nell'apertura di credito per firma, la banca si impegna a concedere la propria firma per accettazione di tratte, per avalli o per fideiussioni.