Le cassette di sicurezza

Il servizio delle cassette di sicurezza offre al cliente la garanzia della conservazione e della custodia di oggetti e valori, assieme al vantaggio della segretezza, anche nei confronti della banca, sul contenuto della cassetta. Le cassette sono munite di doppia serratura in modo che non sia possibile aprirle senza la presenza di due chiavi, una delle quali è consegnata al cliente, mentre l'altra è trattenuta dalla banca.

1. Il contratto. Al momento della sottoscrizione del contratto il cliente deve fornire le proprie generalità e depositare la firma; egli viene inoltre munito di una tessera di riconoscimento. Tutte le volte che richiede l'apertura della cassetta, il cliente deve apporre la propria firma su un registro cronologico. Il contratto è a tempo determinato (6 mesi o 1 anno) e si intende rinnovato se la banca non riceve disdetta 15 giorni prima della scadenza. Per la locazione della cassetta la banca richiede un canone proporzionale alla grandezza della cassetta stessa. Se la cassetta è intestata a più persone, la sua apertura è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione cc 1840. In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dalle autorità giudiziarie.

2. Risarcimento in caso di furto. In caso di furto la banca risarcisce il danno con una cifra pari a quella scritta nel contratto firmato al momento dell'apertura. La cifra è uguale per tutti i contraenti perché la banca non assicura i singoli beni contenuti nella cassetta (infatti non è a conoscenza del contenuto), ma assicura la cassetta in sé: per questa ragione le cifre sono sempre molto basse, mentre il danno per il cliente può essere molto elevato.

3. Apertura forzata cc 1841. Se il contratto non viene rinnovato, trascorsi 6 mesi dalla scadenza senza che l'intestatario abbia provveduto a ritirare gli oggetti custoditi nella cassetta, la banca può procedere previa intimazione all'intestatario, all'apertura forzata, con l'autorizzazione del pretore e alla presenza di un notaio. Il tribunale può disporre in merito alla conservazione degli oggetti e ordinarne la vendita per risarcire la banca del canone e delle spese.